Accelerato l’iter di accoglimento delle richieste di pagamento rateale

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Un’associazione di imprese si rivolge al ministero del Lavoro per conoscere la sua opinione in merito alla possibilità di richiedere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative, già in sede di notifica del verbale unico di accertamento, per le aziende che si trovano ad affrontare particolari condizioni di disagio economico.

La tesi dell’istante è quella di consentire al trasgressore che versa in particolare condizioni di difficoltà di poter essere ammesso al regime di pagamento rateale della pena pecuniaria anche prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, allo scopo di velocizzare i tempi dell’intervento ispettivo e di ripristinare la piena operatività dell’azienda.

Il ministero del Lavoro fornisce risposta nell’interpello n. 4/2011, in cui si legge che non è ammessa la possibilità di rateizzare le somme irrogate dagli ispettori in sede di notifica dell’illecito amministrativo. Ciò in quanto la legge prevede che il potere della rateazione è di competenza esclusiva dell’autorità amministrativa/giudiziaria che ha applicato la sanzione. Di conseguenza, l’ammissione alla rateazione comporterebbe la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo dell’ordinanza ingiunzione; perciò, non si può disporre un pagamento rateale antecedente all’emissione del titolo che definisce in via definitiva la penalità, cioè la sanzione stessa.

Il Dicastero, tuttavia, si esprime favorevolmente circa la possibilità di velocizzare i tempi per il pagamento a rate delle sanzioni amministrative, disponendo che gli uffici – a cui dovessero pervenire motivate richieste di dilazioni, giustificate dalle particolari condizioni economiche in cui si trova l’azienda richiedente - sono tenuti a verificare la possibilità di accelerare l’iter di accoglimento della dilazione un volta emessa l’ordinanza ingiunzione. Dunque, le imprese interessate possono presentare l’istanza di dilazione già in sede di notifica del verbale unico di accertamento, ma la vera dilazione scatterà solo dopo l’emissione dell’ordinanza ingiunzione.
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