Delocalizzazione finalizzata a eludere dazi doganali? Operazione non giustificata

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Delocalizzazione finalizzata a eludere dazi doganali? Operazione non giustificata

Le operazioni economiche devono essere giustificate da motivazioni effettive e non finalizzate all'elusione di misure di politica commerciale.

Corte Ue su operazioni economiche ed elusione delle misure doganali

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito questo principio nella sentenza del 21 novembre 2024, relativa alla causa C-297/23, ribadendo che il trasferimento della produzione da un Paese soggetto a dazi supplementari a un Paese terzo non esime dall'applicazione di tali dazi se l'intento principale è eluderli.

Non è sufficiente, quindi, produrre merci in un altro Paese per sottrarsi ai dazi previsti.

La controversia e il ruolo della Commissione Europea

La controversia riguardava una decisione della Commissione Europea che aveva revocato ad un'impresa americana operante nel settore motociclistico alcune informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) precedentemente rilasciate, ritenendo che la delocalizzazione della produzione dalla stessa operata fosse motivata principalmente dall'intento di evitare i dazi supplementari imposti sui prodotti originari degli Stati Uniti.

Il Tribunale dell'Unione Europea aveva confermato la legittimità della decisione della Commissione, respingendo il ricorso dell'impresa.

La Corte di Giustizia, con la sua sentenza, ha ulteriormente confermato tale orientamento.

Interpretazione dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Nella sua decisione, la Corte Ue ha analizzato l'applicazione dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in cui sono indicati i criteri per considerare una trasformazione o lavorazione come economicamente giustificata.

La norma prevede che se emerga, sulla base degli elementi disponibili, che l'obiettivo principale dell'operazione è evitare l'applicazione di misure di politica commerciale, tale operazione non può essere considerata economicamente giustificata.

Lo scopo principale o prevalente delle operazioni

La Corte di giustizia ha confermato che il criterio da adottare è quello dello "scopo principale o prevalente": se risulta, sulla base degli elementi disponibili, che l'obiettivo principale è evitare l'applicazione di misure di politica commerciale, l'operazione non può essere considerata economicamente giustificata.

Una lettura meno rigorosa della norma priverebbe l'articolo 33 della sua efficacia normativa, limitandone la capacità di prevenire pratiche elusive.

L'onere della prova per gli operatori economici

Nella sentenza viene anche affrontato il tema dell'onere della prova.

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato, spetta agli operatori economici dimostrare che il trasferimento della produzione non ha come scopo principale l'elusione delle misure daziarie.

La Corte, sul punto, ha precisato che l'applicazione dell'articolo 33 richiede la presenza di elementi oggettivi che indicano che il trasferimento sia motivato principalmente da tale intento elusivo.

Tuttavia, una volta che tali elementi emergono, l'impresa ha la possibilità di presentare ulteriori prove per dimostrare che lo scopo dominante del trasferimento era legato a ragioni economiche diverse e legittime.

Presunzione di elusione e confutazione

Va inoltre considerato - si legge nella decisione - che la coincidenza temporale tra l'adozione delle misure daziarie e la decisione di delocalizzazione costituisce una presunzione di elusione.

In tali circostanze, l'impresa interessata deve fornire elementi di prova idonei a confutare questa presunzione, dimostrando che il trasferimento risponde a motivazioni prevalenti estranee all'elusione dei dazi.

La legittimità della delega normativa

Nella sua decisione, la Corte di giustizia ha altresì respinto le obiezioni secondo cui l'articolo 33 introdurrebbe un criterio soggettivo in contrasto con il Codice Doganale dell'Unione.

Per i giudici europei, l'articolo in esame, interpretato correttamente, è coerente con il quadro legislativo e non viola la gerarchia delle norme.

Diritti procedurali e il principio del legittimo affidamento

A seguire, l'argomentazione relativa alla presunta violazione del principio del legittimo affidamento, sollevata dagli operatori economici coinvolti, non è stata accolta.

La Corte ha ritenuto che le decisioni IVO non conferiscano diritti assoluti e che possano essere revocate dalla Commissione per garantire una classificazione uniforme e corretta delle merci a livello dell'Unione.

Irregolarità procedurali e ragionevolezza della durata

Inoltre, pur riconoscendo che la Commissione aveva violato il diritto degli operatori economici di essere ascoltati prima dell'adozione della decisione controversa, la Corte ha stabilito che tale irregolarità non era sufficiente per annullare la decisione, poiché non era stato dimostrato che il procedimento avrebbe potuto condurre un esito diverso.

La durata del procedimento amministrativo, infine, considerata un elemento importante per gli operatori economici, è stata giudicata ragionevole dalla Corte UE.

Nonostante la complessità della vicenda, non era ravvisabile un ritardo tale da configurare una violazione dei principi del diritto dell'Unione.

Conclusioni della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia, in conclusione, ha respinto integralmente l'impugnazione, confermando la validità della decisione della Commissione Europea.

In primo luogo, l'interpretazione fornita dalla Commissione e dal Tribunale in relazione all'articolo 33 del regolamento delegato è stata giudicata conforme al quadro legislativo dell'Unione. Tale interpretazione rispettava i principi del Codice Doganale dell'Unione, evitando di introdurre criteri soggettivi incompatibili con le norme vigenti.

Inoltre, è stato chiarito che eventuali limitazioni alla libertà d'impresa non derivano dalla revoca delle decisioni vincolanti in materia di origine, bensì dall'applicazione delle misure tariffarie stesse. Questo bilanciamento tra le esigenze di politica commerciale e la libertà d'impresa è stato considerato giustificato e coerente con l'obiettivo di preservare l'integrità del sistema doganale europeo.

Infine, è stata sottolineata l'assenza di prove sufficienti da parte degli operatori economici coinvolti per giustificare il trasferimento della produzione con motivazioni economiche principali diverse dall'elusione dei dazi.

Tale mancanza di prove concrete contribuiva a consolidare la posizione della Commissione e del Tribunale, rafforzando la decisione finale della Corte.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Una società americana ha trasferito la propria produzione in un Paese terzo. La Commissione Europea ha revocato le decisioni di Informazioni Vincolanti sull’Origine (IVO) rilasciate, sostenendo che il trasferimento mirava principalmente all’elusione dei dazi supplementari imposti dall'Unione Europea sui prodotti originari degli Stati Uniti. La società ha contestato tale revoca.
Questione dibattuta Se il trasferimento della produzione, motivato principalmente dall’elusione dei dazi, possa essere considerato economicamente giustificato e se la Commissione abbia agito legittimamente revocando le IVO.
Soluzione della Corte UE La Corte ha stabilito che il trasferimento della produzione non può essere considerato economicamente giustificato se lo scopo principale è evitare l’applicazione di misure daziarie. Ha confermato la validità della revoca delle IVO, ritenendo che l’azione della Commissione fosse conforme alle norme doganali e che l'operatore economico non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare scopi economici prevalenti e legittimi.
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