A ottobre l'indennità 200 euro ai dipendenti esclusi dall'indennità di luglio
Pubblicato il 08 ottobre 2022
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Con la retribuzione del mese di ottobre 2022 i datori di lavoro sono tenuti a erogare l'indennità di 200 euro prevista dal decreto Aiuti anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio perchè, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8%. E' quanto ricorda l'INPS con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022 nella quale l'Istituto riporta anche le istruzioni per la compensazione del credito maturato dal datore di lavoro sul flusso UniEmens.
Ma facciamo un passo indietro e, prima di soffermarci sulle indicazioni dell'Istituto, illustriamo le novità del decreto Aiuti bis per quanto qui di interesse.
Decreto Aiuti bis: estensione dell'indennità di 200 euro
Il decreto Aiuti (articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91) ha riconosciuto una indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (comma 121 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, legge n. 234/2021) per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell’anno 2022 (da intendersi come il periodo compreso da gennaio 2022 al 23 giugno 2022).
L'indennità è stata erogata nella busta paga di luglio (o di giugno, a seconda dei casi) 2022 dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore privato di non essere titolare di altri trattamenti per i quali è riconosciuta l'erogazione dello stesso bonus (articolo 32 del decreto Aiuti).
Beneficiari del bonus in parola sono stati i lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori somministrati, i lavoratori stagionali, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori intermittenti e i lavoratori iscritti al FPLS purchè in forza nel mese di luglio 2022, ad esclusione degli operai agricoli a tempo determinato.
L’indennità è corrisposta nella retribuzione di ottobre tramite il datore di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’indennità una tantum di 200 euro prevista a beneficio di lavoratori, pensionati e inoccupati dal D.L. n. 50/2022 e di esser stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS fino al 18 maggio 2022.
Indennità di 200 euro ai lavoratori dipendenti esclusi a luglio
L'INPS, con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, fornisce al riguardo i seguenti chiarimenti.
Il datore di lavoro è tenuto ad erogare l'indennità, in automatico, con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022) ai lavoratori:
- in forza nel mese di ottobre 2022;
- che abbiano avuto, anche se con altro datore di lavoro, un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022;
- che siano stati destinatari di eventi con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 a causa dei quali non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% e purchè ovviamente l'indennità mensile erogata non superi i limiti previsti dal comma 121 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la fruizione dell’esonero contributivo dello 0,8%;
- che non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
NOTA BENE: L'INPS fa presente che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino al 18 maggio 2022, ma possono essere sorti anche prima del 1° gennaio 2022 e proseguiti successivamente al 18 maggio 2022.
Dichiarazione del lavoratore
Il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro o al datore di lavoro che erogherà l’indennità se titolare di più rapporti di lavoro:
- di non beneficiare dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022;
- di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022 se già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.
Indennità di 200 euro nella denuncia UniEmens
La compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’indennità in parola può essere fatta dal datore di lavoro nello stesso mese di erogazione e pertanto con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022 o con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.
ATTENZIONE: In presenza di più compensazioni su UniEmens da parte di più datori di lavoro e relative allo stesso lavoratore dipendente, l'INPS comunica a ciascun datore di lavoro la quota parte di indebita compensazione effettuata che dovrà essere restituita all’Istituto e recuperata sul dipendente. Le istruzioni per il recupero saranno fornite dall'INPS con messaggio.
Denuncia di competenza del mese di ottobre 2022: sezione <PosContributiva> I datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>: • nell’elemento <CodiceCausale> il codice già in uso “L031”; • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”; • nell’elemento <AnnoMeseRif> l’anno/mese “10/2022”; • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo da recuperare./download/inps---circolare-n111-del-7-ottobre-2022-pdf. Denuncia di competenza del mese di ottobre 2022: sezione <PosPA> I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica devono compilare l’elemento <RecuperoSgravi> indicando: • nell’elemento <AnnoRif> l’anno 2022; • nell’elemento <MeseRif> il mese 10; • nell’elemento <CodiceRecupero> il valore già in uso “35”; • nell’elemento <Importo> l’importo da recuperare. Denuncia di competenza del mese di ottobre 2022: sezione <PosAgri> I datori di lavoro agricoli devono valorizzare in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Per<TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare. |
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