Bonus 200 euro: chi può ottenerlo
Pubblicato il 19 maggio 2022
In questo articolo:
- Bonus per lavoratori dipendenti (art. 31)
- Bonus per pensionati (art. 32, commi da 1 a 7)
- Bonus per disoccupati (art. 32, commi 9 e 10)
- Bonus per lavoratori domestici (art. 32, comma 8)
- Bonus per collaboratori coordinati e continuativi (art 32, comma 11)
- Bonus per altre categorie di soggetti (art 32, commi da 12 a 11)
- Bonus per percettori del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18)
- Incompatibilità tra i bonus
- Misure per lavoratori autonomi e i professionisti ordinistici (art. 33)
- Bonus 200 euro: la mappa degli aiuti
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In vigore , dal 18 maggio 2022, le norme del decreto-legge denominato dal Governo "Decreto aiuti".
Dopo un iter di approvazione lungo e tortuoso (sono state infatti necessarie due deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 maggio e del 5 maggio 2022 per arrivare ad un testo definitivo e condiviso), il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022.
Sono pertanto operative le attese norme che disciplinano le indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, collaboratori iscritti alla Gestione separata, pensionati e altre categorie di soggetti.
Il testo ufficiale del provvedimento riserva sul punto rilevanti novità. Vediamo quali sono.
Bonus per lavoratori dipendenti (art. 31)
Il decreto legge n. 50 del 2022 riconosce innanzitutto una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.
La platea dei destinatari è la stessa che beneficia della riduzione contributiva, pari a 0,8%, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, riconosciuta, relativamente ai rapporti di lavoro dipendente, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e spettante in caso retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
A questi lavoratori dipendenti:
- che abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità;
- che non siano titolari dei trattamenti di pensione, di disoccupazione e delle altre prestazioni già beneficiare del bonus in base alle disposizioni di cui all’articolo 32,
il datore di lavoro eroga, nella retribuzione del mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
La liquidazione del bonus è operata in via automatica, salvo successivo conguaglio secondo le indicazioni fornite dall'INPS, dal datore di lavoro che dovrà preventivamente acquisire la dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32.
L'indennità è erogata una sola volta anche in caso titolarità di più rapporti di lavoro, non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Bonus per pensionati (art. 32, commi da 1 a 7)
Il Decreto aiuti riconosce una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari, con decorrenza entro il 30 giugno 2022:
- di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- di pensione o assegno sociale;
- di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Tali soggetti devono essere residenti in Italia e avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.
Ai fini del dal computo del reddito non rilevano il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
A erogare, d’ufficio, l'indennità è l'INPS con la mensilità di luglio 2022 fatto salvo il caso in cui i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS. In tal caso sarà il casellario centrale dei pensionati a individuare l’ente previdenziale tenuto a erogare l'una tantum e rimborsato, su rendicontazione, dall’INPS.
Successivamente l'INPS (o altro ente erogatore), in sinergia con l’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica, procede alla verifica della situazione reddituale notificando l’eventuale indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
L’indennità una tantum è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, Inoltre non è cedibile, sequestrabile e pignorabile.
Bonus per disoccupati (art. 32, commi 9 e 10)
L'indennità una tantum pari a 200 euro, riconosciuta in via automatica dall’INPS, spetta anche ai:
- percettori, per il mese di giugno 2022, della indennità di disoccupazione NASpI (articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22);
- percettori, per il mese di giugno 2022, della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL (articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22);
- percettori, nel corso del 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (articolo 32, legge 29 aprile 1949, n. 264).
L'indennità è esentasse ed è erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro (articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Bonus per lavoratori domestici (art. 32, comma 8)
A differenza di quanto previsto per dipendenti, pensionati e disoccupati, i lavoratori domestici dovranno presentare apposita domanda all'INPS per ricevere, nel mese di luglio 2022, l'una tantum di 200 euro.
Il bonus, esentasse, spetta in caso di titolarità di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto aiuti). Le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato.
Bonus per collaboratori coordinati e continuativi (art 32, comma 11)
Alla stregua dei lavoratori domestici, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 del codice di procedura civile) dovranno presentare domanda all'INPS per l'erogazione dell'indennità una tantum, pari a 200 euro.
A tali soggetti il bonus è riconosciuto se:
- risultano titolari di contratti attivi al 18 maggio 2022;
- sono iscritti alla Gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- non risultano titolari di trattamenti di pensione;
- non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennità è esentasse.
Bonus per altre categorie di soggetti (art 32, commi da 12 a 11)
Il bonus di 200 euro esentasse spetta anche:
- ai lavoratori che nel 2021 hanno ricevuto una delle indennità previste dal decreto Sostegni (articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69) e dal decreto Sostegni bis (articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'indennità è erogata in via automatica dall'INPS;
- ai lavoratori stagionali, ai lavoratori a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'indennità è erogata previa domanda all'INPS;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano maturato almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'indennità è erogata previa domanda all'INPS;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), con l'accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata. L'indennità è erogata previa domanda all'INPS;
- agli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata. L'indennità è erogata previa domanda all'INPS.
Bonus per percettori del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18)
È corrisposta d’ufficio, nel mese di luglio 2022 e insieme alla rata mensile di competenza, l'indennità una tantum pari a 200 euro ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza purchè non beneficiari delle indennità prima indicate (articolo 31 e commi da 1 a 16 dell'art. 32).
Incompatibilità tra i bonus
Le prestazioni dell'articolo 31 e dell'articolo 32 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
Misure per lavoratori autonomi e i professionisti ordinistici (art. 33)
Il decreto legge n. 50 del 2022 infine istituisce il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai:
-
lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
che non abbiano fruito dell'indennità di 200 euro (articoli 31 e 32) e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto aiuti. Allo stesso decreto spetterà definire i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum.
Bonus 200 euro: la mappa degli aiuti
Destinatari |
Requisiti (*) |
Domanda |
Lavoratori dipendenti |
Aver fruito della riduzione contributiva dello 0,8% nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità | NO, eroga in via automatica il datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non essere pensionato o disoccupato o già beneficiario del bonus |
Pensionati, titolari di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione al 30 giugno 2022 |
-Essere residenti in Italia -Avere un reddito personale per l'anno 2021 non superiore a 35.000 euro |
NO, eroga in via automatica l'INPS (o altro ente previdenziale che eroga il trattamento in via esclusiva) |
Disoccupati |
-Percepire, per il mese di giugno 2022, l'indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL -Ricevere, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola 2021 |
NO, eroga in via automatica l'INPS
|
Lavoratori domestici | Avere in corso uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 | SI, all'INPS |
Collaboratori coordinati e continuativi |
Essere titolari di contratti attivi al 18 maggio 2022
-Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS -Avere un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 |
SI, all'INPS |
Destinatari di indennità una tantum Covid-19 |
Aver ricevuto le indennità del decreto Sostegni e Sostegni bis |
NO, eroga in via automatica l'INPS |
Stagionali, lavoratori a tempo determinato, lavoratori intermittenti |
Avere svolto nel 2021 la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito di lavoro non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 |
SI, all'INPS |
Lavoratori dello spettacolo |
Aver versato almeno 50 contributi giornalieri e con reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. |
SI, all'INPS |
Lavoratori autonomi senza partita IVA
|
- Essere titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 - Essere iscritti al 18 maggio 2022, in via esclusiva, alla Gestione separata. |
SI, all'INPS |
Incaricati alle vendite a domicilio |
- Possedere un reddito di lavoro nell'anno 2021 superiore a 5.000 euro
- Essere titolari di partita IVA attiva e essere iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata. |
SI, all'INPS |
Beneficiari del reddito di cittadinanza |
Appartenere ad un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza |
NO, eroga in via automatica l'INPS con il reddito di cittadinanza |
(*) In assenza delle incompatibilità espressamente previste dal legislatore.
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