A carico dell'avvocato il risarcimento agli eredi per il mancato ricorso
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 gennaio 2010
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 920 del 20 gennaio 2010, ha condannato un legale a risarcire, nei confronti degli eredi di un ex cliente, il danno subito, nonché la rivalutazione del credito azionato e dei relativi interessi, in conseguenza della mancata tempestiva presentazione di un ricorso in Cassazione per il recupero di un credito di lavoro.
Nove anni prima, il de cuius aveva intentato una causa, col patrocinio dal suddetto avvocato, per ottenere la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'azienda dove lo stesso aveva prestato servizio. Tuttavia, nei gradi di merito, i giudici non avevano accolto le sue istanze. Da qui la volontà di avanzare ricorso anche in Cassazione ma il legale, purtroppo, aveva lasciato decorrere i termini per l'attivazione del procedimento innanzi all'organo di legittimità.
I giudici di Cassazione, in particolare, sul giudizio azionato dagli eredi contro il legale, hanno precisato come a questi ultimi, ai sensi dell'art. 1223 Codice civile, andasse legittimamente liquidato il danno subito dal cliente e consistente nella reintegrazione di quell'entità patrimoniale che sarebbe entrata nel suo patrimonio ove il professionista avesse diligentemente adempiuto agli obblighi contrattuali. Nel dettaglio, la perdita patrimoniale subita dal lavoratore consisteva sia nella rivalutazione che negli interessi sulla sorta capitale rivalutata; e ciò, tenendo conto che la liquidazione dei crediti di lavoro deve far riferimento non solo alla rivalutazione monetaria ma anche agli interessi che coprono il pregiudizio derivante da mancato guadagno della liquidità.
Nove anni prima, il de cuius aveva intentato una causa, col patrocinio dal suddetto avvocato, per ottenere la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'azienda dove lo stesso aveva prestato servizio. Tuttavia, nei gradi di merito, i giudici non avevano accolto le sue istanze. Da qui la volontà di avanzare ricorso anche in Cassazione ma il legale, purtroppo, aveva lasciato decorrere i termini per l'attivazione del procedimento innanzi all'organo di legittimità.
I giudici di Cassazione, in particolare, sul giudizio azionato dagli eredi contro il legale, hanno precisato come a questi ultimi, ai sensi dell'art. 1223 Codice civile, andasse legittimamente liquidato il danno subito dal cliente e consistente nella reintegrazione di quell'entità patrimoniale che sarebbe entrata nel suo patrimonio ove il professionista avesse diligentemente adempiuto agli obblighi contrattuali. Nel dettaglio, la perdita patrimoniale subita dal lavoratore consisteva sia nella rivalutazione che negli interessi sulla sorta capitale rivalutata; e ciò, tenendo conto che la liquidazione dei crediti di lavoro deve far riferimento non solo alla rivalutazione monetaria ma anche agli interessi che coprono il pregiudizio derivante da mancato guadagno della liquidità.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Notizie, p. 32 – Dimentica il ricorso, il legale paga i danni
- ItaliaOggi, p. 26 – Cause, l'avvocato che sbaglia paga - Alberici
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