17 febbraio 2014: scade il termine di adesione al regime fiscale dell’Iva di gruppo

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Tutte le società controllanti e controllate che nell’anno solare 2014 vogliono aderire all’Iva di gruppo – avvalersi della possibilità di liquidazione cumulativa dell’imposta – possono farlo esercitando l’opzione entro il 17 febbraio 2014.

La dichiarazione esplicita della società controllante non può essere sostituita dal comportamento concludente: è necessario così trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello Iva 26, che deve attestare non solo la manifesta volontà di aderire alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, ma anche la sussistenza dei requisiti previsti per tutte le società partecipanti alla compensazione dell’imposta.

In caso di ritardo o di omessa presentazione del modello, si potrà rimediare con la procedura di remissione in bonis da attivare entro il mese di settembre (art. 2, comma 1, Dl n. 16/2012).

Con l’Iva di gruppo nazionale, i versamenti dell’Imposta, periodici e a saldo, vengono effettuati per tutte le società aderenti, esclusivamente dalla società controllante, previa compensazione delle eccedenze detraibili trasferite dalle partecipanti. Le eccedenze detraibili trasferite al gruppo, dopo che hanno trovato effettiva compensazione con i debiti trasferiti al gruppo stesso, dovranno essere garantite mediante apposita fideiussione. Solo la società controllante può richiedere il rimborso dell’eccedenza del gruppo attraverso il prospetto PR della dichiarazione annuale oppure tramite il modello TR per il credito infrannuale, a condizione che il diritto al rimborso sussista in capo a ciascuna società titolare del credito.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 - Iva di gruppo, ultimi giorni - Ricca

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