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Paolo Rossi
Contratto di solidarietà difensivo – Imprese NON soggette alla CIGS
Datori di lavoro destinatari: imprese che hanno rapporti di lavoro di diritto privato, non destinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991; imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private in crisi; imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. Lavoratori dipendenti beneficiari Tutti i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato instaurato in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità. Il regime della solidarietà è applicabile anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti, ovviamente non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell'apprendistato. La riduzione di orario non deve però impedire il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata (ML circ. n. 20/2004). Per gli apprendisti è ammessa, altresì, la fruizione contestuale del contributo integrativo di solidarietà e del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 19, comma 8, D.L. n. 185/2008 (ML interpello n. 69/2009). Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.Cassa integrazione guadagni - Edilizia
Datori di lavoro destinatari. Tutte le aziende rientranti nel settore edile e dei materiali lapidei, in particolare: aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini, come per esempio quelle dedite a costruzioni edili, le aziende di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963); aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, come per esempio: escavazione del marmo, dell'alabastro, del granito, del travertino, ecc.; escavazione dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria); segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; produzione di pietrame e pietrisco; lavorazione delle selci; produzione di sabbia e ghiaia; aziende artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all'attività di escavazione (art. 1, L. n. 1058/1971);Contratto di solidarietà difensivo – Imprese soggette alla Cigs
Datori di lavoro destinatari. Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS comprese: le aziende appaltatrici di servizi di mense; le aziende appaltatrici di servizi di pulizia; aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., soggette alla contribuzione C.i.g. e C.i.g.s. (Ministero del lavoro, nota n. 19776/2010); le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, anche senza il requisito dimensionale dei 15 dipendenti. Sono escluse: le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della L. n. 223/1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure; le imprese edili nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Lavoratori dipendenti beneficiari Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.La trasmissione telematica del certificato di malattia, una realtà a regime
La previsione dell’obbligo da parte del lavoratore del settore privato di recapitare, entro due giorni dal rilascio, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, è stata superata dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico all'INPS dei certificati di malattia, a cui invece deve rispondere il medico curante o quello della struttura sanitaria interessata. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 44421 del 26 febbraio 2010, i medici del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore e di rilasciarne copia cartacea allo stesso, facendo venir meno, salvo ipotesi residuali, l'obbligo di invio del certificato cartaceo tramite raccomandata all'Inps da parte del lavoratore. La modalità di invio telematico si rivolge ad una vasta categoria di soggetti: ai lavoratori dipendenti del settore pubblico (ad eccezione dei lavoratori a regime di diritto pubblico: magistrati, personale militare., etc.); ai lavoratori dipendenti del settore privato, con diritto o meno all'indennità di malattia a carico dell'INPS; pertanto l'obbligo riguarda anche i lavoratori ai quali la malattia è pagata interamente dal datore di lavoro (es. impiegati del settore industria ); ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, per i quali la trasmissione delle domande di malattia/degenza ospedaliera deve essere inoltrata esclusivamente via Web, tramite Patronato o Contact-Center. Con riguardo ai medici, sono obbligati alla trasmissione telematica: i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base); i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale.Aspettative per cariche pubbliche elettive
Possono fruire di aspettative per cariche pubbliche i seguenti soggetti: membri del Parlamento e delle Regioni; amministratori locali; Consiglieri di Parità.