Forum Lavoro 2014: contratto a termine senza co.co.pro.
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 22 maggio 2014
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Nel corso di Forum Lavoro 2014, organizzato dai CDL e tenuto il 21 maggio, sono state fornite numerose risposte a questioni dubbie che presenta la legge di conversione (n. 78/2014) del Dl Lavoro (n. 34/2014).
Apprendistato
Con riferimento all’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti, grazie alla modifica apportata al nuovo comma 3 bis, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, hanno, tuttavia, la possibilità di individuare limiti diversi.
Dal computo della suddetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Infine, qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è ancora consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Contratto a termine
Circa l'assunzione con contratto a termine, per cui occorre rispettare il limite numerico del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua l'assunzione a termine, i tecnici del ministero del Lavoro hanno spiegato che il tetto del 20% “opera con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato”: sono quindi escluse altre forme di lavoro non subordinato come i co.co.pro..In merito all'applicazione della sanzione prevista in caso di sforamento del tetto del 20% , si precisa che la nuova sanzione trova posto solo per i nuovi contratti.
Durc online
Il Dl 34 ha cercato di semplificare la procedura del Durc online: viene cancellato lo sportello unico previdenziale in quanto l'interrogazione avverrà tramite il codice fiscale dell'azienda attraverso il sito Inps, Inail o Cassa Edile.- ItaliaOggi, p. 33 - Termine, il co.co.co. non conta - Staropoli - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 30 - Termine, vecchi contratti salvi - Cirioli - www.anclsu.com
- consulentidellavoro.it - Forum Lavoro 2014: PAGINA SPECIALE
- ItaliaOggi, p. 32 - Bonus di 80 euro in automatico - Buscema - www.anclsu.com
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