07/01/2005
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 4 ottobre 2004, ha precisato che, nel caso in cui il fallimento si chiuda per compiuta ripartizione finale dell'attivo o per insufficienza dell'attivo stesso, non è configurabile alcun residuo attivo da restituire al soggetto fallito. Il Fisco ribadisce, inoltre, che la chiusura della procedura di fallimento e il ritorno in bonis non determinano il sorgere di una nuova impresa, ma semplicemente la continuazione della precedente assoggettata...