Per i "conflitti" sanzioni difficili
Autore: eDotto
Pubblicato il 06 febbraio 2005
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L’articolo 2391, comma 1, del Codice civile prevede che l'amministratore dia notizia agli altri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se è amministratore delegato, deve anche astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
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