Zone rosse, congedi speciali per i genitori
Pubblicato il 16 novembre 2020
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In un momento di crisi emergenziale sanitaria come quella attuale, si ritiene opportuno riepilogare le norme in favore dei genitori, per aiutarli a districarsi nel groviglio di norme attualmente in vigore.
Smart working
Innanzitutto è da evidenziare che anche nelle c.d. zone rosse è possibile fruire di congedo retribuito straordinario, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (c.d. Smart working).
Zone rosse
Nelle c.d. “zone rosse” del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, possono chiedere all’INPS un congedo straordinario indennizzato al 50% - coperto da contribuzione figurativa e senza alcun limite (si parla di una durata pari alla sospensione della didattica in presenza) - per assistere i figli frequentanti la seconda e la terza media, obbligati a svolgere le lezioni solo a distanza.
Si rammenta che l’elenco delle zone rosse potrebbe variare in quanto aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute sulla base dell’andamento dei parametri di gravità di diffusione del coronavirus.
Sulla scorta di quanto sopra, chi scrive ritiene che la norma – che tratta di un’altra forma di congedo parzialmente indennizzato che l’art. 13 del D.L. n. 149/2020 ha introdotto unitamente a quello già in vigore di analogo contenuto, in base all’art. 21 bis del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge 126/2020, relativo alla quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici – sia estensibile a tutte le c.d. zone rosse.
Si rammenta che la succitata norma prevede, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, col solo divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Figli con disabilità grave
Lo stesso beneficio, ovvero, un congedo straordinario indennizzato al 50%, coperto da contribuzione figurativa e senza alcun limite, è riconosciuto ai genitori di figli (di qualunque età) con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Zone arancioni e gialle
Sempre per chi scrive, nelle zone “gialle” e “arancioni” invece, dove i ragazzi delle scuole medie svolgono di regola la didattica in presenza, spetta ai genitori il congedo speciale, solo se localmente o con atto regionale o con altri provvedimenti locali da parte anche dei sindaci, dovesse essere preclusa la didattica in presenza.
Chiarimenti
Non resta, comunque, che attendere chiarimenti in merito da parte dell’INPS o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre nei casi in cui non sia attuabile lo smart working.
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