Decreto Ristori bis: congedo genitori, bonus babysitter e Fondo Terzo settore

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Decreto Ristori bis: congedo genitori, bonus babysitter e Fondo Terzo settore

Il nuovo Decreto Ristori bis, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 (D.L. n. 149 del 9 novembre 2020) conferma le anticipazioni fino ad ora girate.

Congedi dei genitori

L’art. 13 del nuovo Decreto Ristori bis è intitolato al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Come da anticipazioni la norma prevede che, limitatamente alle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse (a livello di rischio alto), individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, sia riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per tali periodi di congedo, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta, altresì, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Bonus babysitter

Analogamente l’art 14 del nuovo Decreto Ristori bis dispone che, limitatamente alle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse (a livello di rischio alto), individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori – anche affidatari - di alunni iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus in questione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il Bonus babysitter:

  • è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • non spetta per le prestazioni rese dai familiari;
  • viene erogato mediante il libretto di famiglia;
  • è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Da ultimo si segnala – per fare fronte alla crisi economica attuale - la predisposizione di un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

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