Whistleblowing, modalità di segnalazione per dipendenti Inps
Pubblicato il 14 luglio 2023
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Mancano poche ore all’efficacia in Italia della nuova disciplina del whistleblowing; il D.Lgs. n. 24/2023 infatti, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 ma acquista efficacia dal 15 luglio 2023, fatto salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori nell'ultimo anno.
Data la grande attualità dell’argomento, anche l’Inps interviene con la circolare n. 64 del 13 luglio 2023 a definire le modalità di segnalazione degli illeciti per i propri dipendenti; per una disamina generale ed esaustiva della materia, si veda invece l’articolo “Whistleblowing: riforma ai nastri di partenza. Cosa cambia”.
Ambito soggettivo
Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto nell’ordinamento italiano, come detto con effetto dal 15 luglio 2023, norme volte a garantire la riservatezza e la tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
In particolare per il settore pubblico, le disposizioni si applicano a:
- dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e al personale in regime di diritto pubblico;
- dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso soggetti del settore pubblico.
Le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023 si applicano, in senso molto ampio, anche nel caso in cui vengano effettuate segnalazioni o denunce su violazioni acquisite quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, durante il processo di selezione o il periodo di prova, o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.
Le tutele sono estese anche:
- al facilitatore, ovvero a colui che assiste una persona segnalante e che opera
- all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con la stessa un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante e a quelli che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Ambito oggettivo
La segnalazione deve riguardare:
- comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica che si realizzano in illeciti amministrativi, civili e penali;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni che sono o potrebbero essere concretamente commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Non sono invece oggetto di tutela le contestazioni legate ad un interesse personale relativo ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico del segnalante, quelle relative a situazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali e quelle relative ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale che non rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
Segnalazione dell’illecito da parte dei dipendenti Inps
L’Inps ha istituito al proprio interno la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui la segnalazione può essere inviata mediante l’apposita procedura informatica accessibile dalla homepage della rete intranet seguendo il percorso “Funzioni centrali” > “Direzione centrale Supporto agli Organi e Internal Audit” > sezione “Anticorruzione/trasparenza” > “Whistleblower”.
Attraverso la procedura è possibile, in totale anonimato:
- inserire in modo dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell’Istituto;
- ottenere avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa;
- trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Responsabile dell’Ufficio Ispettorato e il Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;
Come opera il RPCT
Nel caso in cui avvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT provvede all’inoltro della segnalazione a soggetti terzi per approfondimenti istruttori in via telematica o direttamente ai seguenti soggetti:
- dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto o di quella sovraordinata, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- responsabile dell’Ufficio Ispettorato;
- responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa.
Canale di segnalazione esterna
Resta ferma, peraltro, la possibilità per il dipendente di effettuare una segnalazione all’ANAC se, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
- avvenuta presentazione di segnalazione interna che non abbia avuto seguito;
- presenza di fondati motivi di ritenere che ad una segnalazione interna non sarebbe dato seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare ritorsione o pericolo imminente.
Per le modalità di segnalazione all’Anac, si veda “Whistleblowing: linee guida ANAC tra adempimenti e sanzioni”
Il RPCT provvede poi a fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o nel successivo eventuale termine fissato qualora siano necessarie ulteriori attività di accertamento.
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