Whistleblowing. Direttiva Ue in Gazzetta Ufficiale

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Whistleblowing. Direttiva Ue in Gazzetta Ufficiale

E’ approdata in Gazzetta Ufficiale Ue la direttiva che disciplina, all’interno dell’Unione europea, il cosiddetto whistleblowing, ossia la denuncia di illeciti sul posto di lavoro.

La direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione del 26 novembre 2019 (L 305/17).

Gli Stati membri, Italia compresa, avranno due anni di tempo per recepire le nuove norme all’interno del diritto nazionale.

Direttiva sul whistleblowing: protezione elevata per informatori

Le misure contenute nella direttiva sono tese a garantire un livello di protezione elevato per gli informatori di violazioni rilevate in contesto lavorativo in un'ampia gamma di settori, compresi gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Tra le principali novità, si evidenzia:

  • la creazione di canali sicuri per effettuare le segnalazioni sia all'interno delle organizzazioni, private o pubbliche, sia alle autorità pubbliche; in particolare, si prevede l’obbligo di creazione di canali di segnalazione efficaci ed efficienti all'interno delle società/amministrazioni per le società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10mila abitanti;
  • l’indicazione di una gerarchia dei canali di segnalazione: prima i canali interni e poi quelli esterni che le autorità pubbliche sono tenute a istituire;
  • l’estensione della protezione ad un'ampia serie di profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori dipendenti, compresi funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti;
  • l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle nuove norme anche a settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica;
  • misure di sostegno e di protezione degli informatori da possibili ritorsioni, protezione che si estende anche a coloro che assistono lo whistleblower, come colleghi e parenti;
  • la previsione dell’obbligo, per le autorità e le imprese, di dare riscontro e seguito alle segnalazioni degli informatori entro 3 mesi (con la possibilità di portare il termine a 6 mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati).
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’8 ottobre 2019 - Whistleblowing. Sì alla direttiva Ue con più tutele – G. Lupoi

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