Welfare di comunità, debutta il codice tributo per fruire del credito d’imposta
Pubblicato il 19 giugno 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Nasce il nuovo codice tributo “6902”, denominato “WELFARE DI COMUNITÀ - Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Esso permette di recuperare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Il bonus fiscale, disciplinato dall’art. 1, co. 201, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, è pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.
La notizia è stata veicolata dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019, che fornisce anche le istruzioni operative ai fini della compilazione del modello F24.
Welfare di comunità, modalità di applicazione del credito d’imposta
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019, sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità.
In particolare, l’art. 3 del citato decreto legislativo prevede che:
- l’Agenzia delle Entrate comunichi l’ammontare del credito d’imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI);
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzabilità, né quello generale di 700mila euro (art. 34, della L. n. 388/2000) né quello specifico per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (art. 1, co. 53, della L. n. 244/2007).
Welfare di comunità, modalità di compensazione tramite modello F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6902”, che va esposto:
- nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero;
- nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.
Infine, nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno a effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta.
- eDotto.com – Edicola del 28 gennaio 2019 - Fondazioni promotrici del welfare di comunità. Regole per il credito d’imposta – Moscioni
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: