Fondazioni promotrici del welfare di comunità. Regole per il credito d’imposta
Pubblicato il 28 gennaio 2019
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La Legge di bilancio 2018, all’articolo 1, commi da 201 a 204, prevedeva l’assegnazione di un contributo a favore delle Fondazioni di cui al Decreto legislativo n. 153/1999 che, nel perseguire i propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative a progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti soggetti:
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comuni, province, città metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato;
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enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali;
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enti del terzo settore (questi ultimi individuati mediante procedura di selezione pubblica e a condizione che l’erogazione sia utilizzata per lo svolgimento di attività non commerciale).
Le disposizioni applicative e procedurali per l’assegnazione del suddetto contributo sono state disciplinate dal decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, del 29 novembre 2018. La pubblicazione del provvedimento è avvenuta nella "Gazzetta Ufficiale" n. 22 del 26 gennaio 2019.
Misura del bonus riconosciuto per la promozione del welfare di comunità
Le risorse finanziarie disponibili, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ammontano a 100 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a esaurimento delle suddette risorse finanziarie.
Ai fini della determinazione del contributo rilevano le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018, 2019 e 2020, recanti l'indicazione degli enti beneficiari e dei relativi importi assegnati per ogni progetto con l’esclusione di quelle che hanno come destinatari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la stessa concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.
Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono comunicare all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri) le delibere d’impegno, riportanti:
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la data;
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i beneficiari;
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gli importi assegnati;
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l’ambito di intervento dei progetti finanziati.
L’Acri, entro il 31 ottobre, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali è stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, con i relativi codici fiscali e gli importi.
L’Agenzia, nei successivi trenta giorni, in base all’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite delle risorse annue disponibili, comunica con proprio provvedimento l’ammontare del credito spettante a ciascuna fondazione.
A seguito di questa comunicazione, le fondazioni versano le somme indicate nelle delibere, nei termini e alle condizioni in esse stabilite, e trasmettono copia della relativa documentazione bancaria ad Acri. Questa, a sua volta, inoltra all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi importi, per consentire la fruizione del contributo.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera d’impegno, sempre che le somme indicate siano state effettivamente versate.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è riconosciuto, tramite il codice tributo che sarà istituito da una successiva risoluzione delle Entrate. Tale codice si dovrà indicare nel modello F24.
I modelli F24 devono essere trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulta superiore all’ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni dello stesso credito, l’F24 viene scartato.
Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso la delega di pagamento tramite ricevuta, consultabile sul sito dei servizi telematici.
Il credito d’imposta, al quale non si applicano i limiti di utilizzabilità (quello generale di 700mila euro e quello specifico di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi), deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
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