Imposta sostitutiva su aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: guida operativa Entrate
Pubblicato il 25 febbraio 2026
In questo articolo:
- Quadro normativo di riferimento: Legge di bilancio 2026
- Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva del 5%
- Effetti operativi in busta paga
- Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e su turni: imposta sostitutiva del 15%
- Sintesi operativa delle imposte sostitutive previste dalla Legge di bilancio 2026
- Modalità di fruizione delle imposte sostitutive
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Con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle misure di tassazione agevolata introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
La circolare interviene su due distinti ambiti applicativi:
- gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024–2026, assoggettabili nel 2026 a imposta sostitutiva del 5%;
- le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e su turni, assoggettabili nel 2026 a imposta sostitutiva del 15%, entro specifici limiti.
Di seguito si analizzano separatamente i due regimi, con riferimento a beneficiari, ambito oggettivo e adempimenti operativi. In via preliminare, si richiama sinteticamente la norma di riferimento.
Quadro normativo di riferimento: Legge di bilancio 2026
Le misure trovano fondamento nell’articolo 1 della Legge n. 199/2025.
In particolare:
- il comma 7 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%. L’agevolazione è riconosciuta ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, con esclusione del pubblico impiego;
- i commi 10 e 11 introducono, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni, nel rispetto dei requisiti reddituali e dei limiti quantitativi previsti dalla norma.
Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva del 5%
La prima misura analizzata dalla circolare n. 2/E/2026 riguarda l’applicazione, per il periodo d’imposta 2026, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel triennio 2024–2026.
Soggetti interessati e requisiti reddituali
L’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione del pubblico impiego, che nel 2025 abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
Ai fini della verifica della soglia reddituale devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro intercorsi nel medesimo periodo d’imposta. La nozione di “settore privato” deve essere interpretata in coerenza con i precedenti chiarimenti di prassi resi dall’Agenzia in materia di premi di risultato.
Sotto il profilo oggettivo, la disposizione si applica agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione di rinnovi dei CCNL sottoscritti negli anni 2024, 2025 o 2026. La relazione illustrativa alla legge evidenzia che la finalità dell’intervento è duplice:
- da un lato, assicurare trattamenti retributivi adeguati in linea con l’articolo 36 della Costituzione;
- dall’altro, incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.
Decorrenza e principio di cassa allargato
L’imposta sostitutiva si applica, nel rispetto del principio di cassa allargato di cui all’articolo 51 del TUIR, agli importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché riferiti a rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024–2026.
Sono pertanto esclusi gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026, anche se derivanti dai medesimi rinnovi. Tuttavia, qualora il contratto preveda un’erogazione degli aumenti distribuita su più annualità, l’agevolazione si applica comunque alle tranche corrisposte nel 2026, anche se l’erogazione sia iniziata negli anni precedenti.
La circolare fornisce un esempio chiarificatore. Si ipotizzi un rinnovo di CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo di 200 euro articolato in quattro rate:
- 27 euro dal 1° giugno 2025;
- 53 euro dal 1° giugno 2026;
- 59 euro dal 1° giugno 2027;
- 61 euro dal 1° giugno 2028.
Perimetro dell’agevolazione e somme escluse
L’imposta sostitutiva del 5% si applica esclusivamente agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia alle dodici mensilità ordinarie, alla tredicesima e all’eventuale quattordicesima mensilità.
NOTA BENE: In caso di assenza per malattia, maternità/paternità o infortunio, l’agevolazione spetta limitatamente alla quota di incremento ricompresa nell’integrazione retributiva a carico del datore di lavoro, in quanto parte della retribuzione direttamente collegata al rapporto di lavoro.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della norma:
- le somme che incidono sulla retribuzione indiretta, quali scatti di anzianità, straordinari, ferie e permessi;
- le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno (che possono rilevare nel distinto regime del 15%);
- le somme erogate una tantum previste dal CCNL a copertura della carenza contrattuale, in quanto di natura straordinaria;
- gli importi che incidono sul TFR, trattandosi di emolumenti a corresponsione differita;
- gli incrementi derivanti da accordi aziendali o territoriali, essendo la misura circoscritta ai soli rinnovi dei contratti collettivi nazionali.
Qualora l’aumento contrattuale comporti l’assorbimento di un superminimo individuale, anche tale quota può beneficiare dell’aliquota agevolata, al fine di evitare disparità di trattamento tra lavoratori.
Per i soggetti che applicano regimi fiscali agevolati – quali il regime per ricercatori rientrati o per lavoratori impatriati – l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale.
Sotto il profilo fiscale, le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo ex DL n. 3/2020, tali importi devono essere computati nel reddito di lavoro dipendente per verificare la spettanza delle relative detrazioni, evitando effetti penalizzanti per il lavoratore.
Adempimenti e modalità applicative
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, senza necessità di una specifica istanza da parte del lavoratore, salva la facoltà di quest’ultimo di optare per la tassazione ordinaria mediante espressa rinuncia scritta.
Nel caso di lavoratori che nel 2025 abbiano avuto più datori di lavoro, il dipendente deve fornire al datore attuale le informazioni relative ai redditi percepiti, mediante consegna delle Certificazioni Uniche o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, al fine di consentire la verifica del requisito reddituale.
NOTA BENE: L’imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026. Per quanto concerne accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
Settori interessati e impatto applicativo
I rinnovi contrattuali intervenuti nel triennio 2024–2026 hanno interessato numerosi comparti del settore privato, tra cui alimentare, tessile, commercio, distribuzione organizzata, pubblici esercizi, turismo, chimica, energia, edilizia e logistica.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia valorizza in particolare i rinnovi sottoscritti già nel 2024, in quanto gli aumenti contrattuali sono frequentemente distribuiti su più annualità. Ne deriva che le tranche erogate nel 2026, anche se originate da accordi precedenti, possono cumularsi e beneficiare integralmente dell’aliquota del 5%, con effetti più significativi in busta paga per i lavoratori interessati.
Effetti operativi in busta paga
Sul piano applicativo, la pubblicazione della circolare n. 2/E consente ora ai sostituti d’imposta di procedere in modo uniforme all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi contrattuali. In termini concreti, i primi effetti sulle retribuzioni dovrebbero essere visibili a partire dalle buste paga di aprile 2026, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l’adeguamento dei software gestionali e l’elaborazione dei cedolini.
Le aziende che avevano già adottato un’interpretazione coerente con l’impianto normativo non dovranno apportare modifiche sostanziali. Diversamente, i datori di lavoro che avevano mantenuto un approccio prudenziale, in attesa dei chiarimenti ufficiali, saranno tenuti a effettuare i conguagli relativi alle mensilità già erogate nel 2026, riconoscendo ai lavoratori le differenze a credito derivanti dall’applicazione dell’aliquota agevolata.
Ne consegue che le prossime buste paga potranno risultare più consistenti, includendo anche gli eventuali arretrati maturati nei primi mesi dell’anno. In ogni caso, l’effettiva tempistica di applicazione potrà variare in funzione della complessità organizzativa delle imprese, in particolare nelle realtà di maggiori dimensioni, dove le operazioni di ricalcolo e riallineamento richiedono tempi tecnici più ampi.
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e su turni: imposta sostitutiva del 15%
La circolare n. 2/E dedica un autonomo approfondimento alla misura prevista dai commi 10 e 11 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025, che introduce, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% su specifiche voci retributive collegate a modalità di lavoro particolarmente gravose.
Soggetti beneficiari e requisito reddituale
Il beneficio è applicabile dai datori di lavoro del settore privato nei confronti dei lavoratori che nel 2025 abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Ai fini della verifica della soglia reddituale devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, per i quali la legge di bilancio ha previsto un distinto trattamento integrativo speciale.
I lavoratori privi di sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici) possono fruire del beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi, analogamente a quanto previsto per la sostitutiva del 5%.
Ambito oggettivo dell’agevolazione
L’imposta sostitutiva del 15% si applica alle somme erogate nel 2026, nel rispetto del principio di cassa allargato, a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003 e secondo quanto previsto dai CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro svolto nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dalla contrattazione collettiva nazionale (il riposo settimanale è quello definito dal CCNL, indipendentemente dalla coincidenza con la domenica);
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, secondo la definizione normativa e contrattuale;
- indennità di reperibilità, purché previste dal CCNL e collegate alle predette tipologie di prestazione lavorativa.
NOTA BENE: La detassazione riguarda esclusivamente gli importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, purché previsti dal contratto collettivo nazionale.
Limite annuo e natura di franchigia
L’agevolazione è riconosciuta entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia.
Ciò significa che:
- fino a 1.500 euro le somme sono assoggettate a imposta sostitutiva del 15%;
- le eventuali eccedenze concorrono al reddito complessivo e sono tassate secondo le regole ordinarie.
NOTA BENE: Ai fini del raggiungimento del limite di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili già assoggettati alla distinta imposta sostitutiva prevista dalla legge n. 208/2015.
Esclusioni
Restano esclusi dal beneficio:
- le somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali;
- le componenti della retribuzione ordinaria, incluse tredicesima e quattordicesima;
- gli istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro in caso di assenza (malattia, maternità, infortunio);
- gli importi che incidono sul TFR;
- le somme corrisposte per lavoro straordinario non festivo o non notturno;
- i compensi che, pur denominati indennità o maggiorazioni, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Adempimenti e obblighi informativi
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, senza necessità di istanza da parte del lavoratore, ferma restando la possibilità di optare per la tassazione ordinaria mediante rinuncia scritta.
Qualora il sostituto d’imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica per il 2025, il lavoratore deve attestare per iscritto il reddito percepito nell’anno precedente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 oppure tramite consegna delle relative CU.
Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro qualora, nel corso del 2026, abbia percepito analoghe somme da altri datori di lavoro già assoggettate a imposta sostitutiva.
Effetti fiscali e versamenti
Le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR. Tuttavia, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo ex DL n. 3/2020, tali importi devono essere computati nel reddito di lavoro dipendente per verificare la spettanza delle detrazioni, evitando effetti penalizzanti.
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene mediante i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026. Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
Sintesi operativa delle imposte sostitutive previste dalla Legge di bilancio 2026
Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa che mette a confronto i principali elementi applicativi delle due imposte sostitutive introdotte dalla Legge di bilancio 2026, evidenziandone differenze e punti di contatto sotto il profilo soggettivo, oggettivo e operativo.
|
Elemento |
Imposta sostitutiva 5% |
Imposta sostitutiva 15% |
|
Riferimento normativo |
Art. 1, comma 7, Legge n. 199/2025 |
Art. 1, commi 10 e 11, Legge n. 199/2025 |
|
Oggetto |
Incrementi retributivi da rinnovi CCNL 2024–2026 |
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni |
|
Periodo di applicazione |
Somme corrisposte nel 2026 |
Somme corrisposte nel 2026 |
|
Aliquota |
5% |
15% |
|
Requisito reddituale (anno 2025) |
≤ 33.000 euro |
≤ 40.000 euro |
|
Ambito soggettivo |
Lavoratori dipendenti del settore privato (escluso pubblico impiego) |
Lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi turismo e somministrazione con regime speciale) |
|
Limite annuo |
Nessun limite quantitativo espresso |
1.500 euro annui (franchigia) |
|
Esclusioni principali |
Una tantum, TFR, straordinari, accordi aziendali/territoriali |
Retribuzione ordinaria, straordinario non festivo/notturno, TFR, accordi aziendali/territoriali |
|
Effetti sul reddito complessivo |
Non concorre, salvo rilevanza ai fini del trattamento integrativo |
Non concorre, salvo rilevanza ai fini del trattamento integrativo |
Modalità di fruizione delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive del 5% e del 15% sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che provvede al relativo versamento mediante i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio 2026.
Il lavoratore può comunque optare per la tassazione ordinaria mediante espressa rinuncia scritta. In assenza di sostituto d’imposta, ovvero qualora intenda regolarizzare o rideterminare la propria posizione fiscale, il contribuente può fruire o ricalcolare il beneficio in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026.
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