Decreto Lavoro con misure per autotrasporto e welfare aziendale

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Decreto Lavoro con misure per autotrasporto e welfare aziendale

Il decreto legge Lavoro approvato il 1° maggio dal Governo ha trovato ufficialità nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023: ha n. 48 e data 4 maggio.

Al suo interno fanno da padrone le numerose norme riguardanti il settore dedicato al lavoro anche se un piccolo spazio è stato guadagnato dalla previsione di crediti fiscali per il settore dell’autotrasporto di merci e persone e di welfare aziendale.

Decreto Lavoro: bonus per imprese di autotrasporto

Ad interessarsi al settore dell’autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi e per il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico è l’articolo 34 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48.

Vediamo nello specifico le agevolazioni previste.

Viene riconosciuto un credito di imposta:

  • nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio per le imprese di autotrasporto in conto proprio,
  • in misura pari al 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per le imprese che trasportano passeggeri,
  • nella misura del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell'anno 2022 per le imprese che effettuano autotrasporto per conto terzi.

Tutto questo è condizionato al fatto che il bonus sia ricollegato a veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

NOTA BENE: I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

Essi vanno fruiti mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Inoltre, l’importo dei bonus non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap.

Un successivo decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef, stabilirà criteri e modalità di attuazione delle disposizioni agevolative, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei crediti e della documentazione richiesta.

Esonero contributo ART

Altra disposizione – articolo 35 del decreto lavoro - a vantaggio del settore dei trasporti prevede l’esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Tale contributo è stato oggetto di lamentele da parte del settore che ne aveva richiesto la rimozione minacciando una protesta.

Dunque, è ora giunta la risposta del Governo che, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici per l'esercizio finanziario 2023, all’interno del Dl n. 48/2023, all’articolo 35 stabilisce la non debenza per il 2023 del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) gravante sulle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale.

Va sottolineato che tale contributo avrebbe dovuto essere versato il 28 aprile scorso; pertanto, si attendono istruzioni sul comportamento da tenere per il recupero di quanto già pagato.

Misure di welfare aziendale

Infine, l’articolo 40 del decreto legge n. 48/2023 dispone l’aumento della soglia esentasse per i fringe benefit riconosciuti a lavoratori dipendenti fino a 3mila euro per tutto il 2023. Ma la misura non è destinata a tutti: ne beneficiano i soli lavoratori con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, nonché i figli adottivi o affidati.

La disposizione legislativa richiama le condizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR, per il quale sono da considerarsi a carico i membri della famiglia che nel 2022 hanno totalizzato un reddito complessivo:

  • uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
  • uguale o inferiore a 4.000,00 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

Si specifica che rientrano nel range dei 3mila euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

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