Voucher innovazione per PMI: proroga termine per richiesta di saldo

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Voucher innovazione per PMI: proroga termine per richiesta di saldo

Il Voucher per consulenza in innovazione è una misura prevista dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, pensata per supportare le piccole e medie imprese (PMI) e le reti d’impresa presenti su tutto il territorio italiano nei loro percorsi di trasformazione digitale e tecnologica.

L’obiettivo è favorire l’inserimento nelle aziende di manager specializzati capaci di applicare le tecnologie innovative indicate nel Piano, nonché di modernizzare i modelli organizzativi e gestionali, migliorando anche l’accesso ai mercati del capitale e al sistema finanziario.

L’ammontare complessivo delle risorse disponibili per questa iniziativa è pari a 75 milioni di euro.

Fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023, così come stabilito dal decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 ottobre 2023, è stato possibile compilare la domanda per l’accesso alle agevolazioni.

Ai sensi del decreto direttoriale 16 ottobre 2023, le imprese e le reti che hanno ottenuto il contributo avevano inizialmente 15 mesi di tempo (a partire dalla data del decreto di concessione) per concludere le attività di consulenza e presentare la richiesta di saldo.

Molti beneficiari hanno chiesto una proroga di questo termine, per avere più tempo a disposizione per completare la rendicontazione.

Il Ministero ha quindi valutato positivamente la possibilità di estendere la scadenza, concedendo un periodo più lungo per inviare la richiesta di pagamento finale delle agevolazioni.

Destinatari della misura

Il contributo può essere richiesto da imprese che operano in Italia e che, sia al momento dell’invio della domanda che al momento dell’ottenimento del contributo, rispettano i seguenti requisiti:

  • essere qualificate come micro, piccole o medie imprese, secondo la definizione stabilita dalla normativa vigente;
  • non appartenere ai settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”;
  • avere la sede legale o almeno una sede operativa attiva in Italia e risultare iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente;
  • non essere soggette a sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001, e essere in regola con i versamenti contributivi;
  • non trovarsi in stato di insolvenza o in procedure concorsuali come fallimento, liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o situazioni equivalenti previste dalla legge;
  • non aver ricevuto aiuti di Stato da restituire, per effetto di decisioni della Commissione Europea che abbiano dichiarato quegli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Anche le reti d’impresa possono accedere a questa agevolazione, a condizione che siano composte da almeno tre PMI in possesso dei requisiti sopra elencati.

Il contratto di rete deve prevedere una cooperazione reale e duratura, in linea con quanto definito all’articolo 2, comma 2, del decreto del 7 maggio 2019.

Spese ammissibili al contributo

Sono coperte le spese per consulenze specialistiche fornite da un manager dell’innovazione, qualificato e indipendente, inserito temporaneamente per almeno 9 mesi nell’organizzazione dell’impresa o rete.

  • Il manager deve essere iscritto in apposito elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o segnalato da una società anch’essa iscritta.
  • La consulenza deve sostenere i processi di innovazione tecnologica e digitale, tramite l’applicazione di una o più tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0 (es. big data, cybersecurity, realtà aumentata, stampa 3D, robotica, digital marketing, open innovation…).
  • Sono ammissibili anche consulenze volte a modernizzare la gestione aziendale, compreso l’accesso a finanza innovativa e percorsi di quotazione o apertura del capitale.

Il contratto di consulenza deve essere firmato dopo la presentazione della domanda, e specificare chiaramente: durata, contenuti e compenso.

Contributi previsti

L’incentivo è erogato sotto forma di voucher, rientrante nel regime di aiuti “de minimis” secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. L’importo massimo finanziabile varia a seconda della categoria di beneficiario.

  • Micro e piccole imprese: possono ottenere un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 40.000 euro;
  • Medie imprese: hanno diritto a un contributo del 30% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 25.000 euro;
  • Reti d’impresa: possono ricevere un contributo pari al 50% dei costi, con un limite massimo di 80.000 euro.

Proroga dei termini per la conclusione dei progetti e la richiesta di saldo

Per offrire maggiore flessibilità temporale alle imprese e alle reti che hanno ottenuto il voucher previsto dall’art. 1, commi 228, 230 e 231 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, finanziato con le risorse dell’annualità 2021, è stata disposta una modifica al decreto direttoriale del 16 ottobre 2023.

Tale modifica – contenuta nel decreto direttoriale del 5 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - consente ai beneficiari di avere più tempo per completare le attività progettuali e per preparare e inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di erogazione del saldo finale.

Le variazioni introdotte sono le seguenti:

  • Articolo 6, comma 1, lettera a): il termine originario di 15 mesi viene sostituito da 18 mesi;
  • Articolo 7, comma 2: anche in questo caso, il termine di 15 mesi viene prorogato a 18 mesi.

Tutti gli altri contenuti del decreto del 16 ottobre 2023 restano invariati, a meno che non siano stati modificati espressamente da questo aggiornamento.

In sostanza:

  • le attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 18 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario;
  • la richiesta di erogazione del saldo può essere avanzata solo successivamente alla integrale conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese e deve intervenire entro 18 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è inserito il soggetto beneficiario.
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