Voluntary disclosure, i chiarimenti della Dre Piemonte

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Voluntary disclosure, i chiarimenti della Dre Piemonte

In occasione di un incontro organizzato tra la Direzione regionale del Piemonte e gli Ordini professionali locali sono stati chiariti ulteriori aspetti dubbi della procedura di voluntary disclosure.

Nel verbale dell’incontro tenutosi il 10 giugno 2015 vengono, così, fornite le seguenti specificazioni.

Ivie e Ivafe

Non rientrano nell'ambito di applicazione della voluntary disclosure alcune imposte, quali l'Ivie, l'Ivafe e l'imposta di successione. Tuttavia, come specificato dalla circolare 10/E/2015, nella relazione di accompagnamento all'istanza di sanatoria vanno fornite le informazioni riguardanti i suddetti tributi e tali informazioni verranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per determinare il valore delle imposte dovute con le modalità ordinarie.

Somme storiche

Riguardo alle disponibilità esistenti alla data dell'ultima annualità non accertabile, specifica la Direzione regionale, si dovrà dimostrare solo l'esistenza delle attività senza procedere a dare qualificazione giuridica alle stesse. Non è, quindi, necessario “qualificare” i redditi da cui le citate attività provengono.

Per esempio, se l'ultimo periodo d'imposta ancora accertabile è il 2010, sarà sufficiente dimostrare che quelle attività erano all'estero alla data del 31/12/2009. Aggiunge la Dre che sarebbe opportuno, comunque, dare una continuità a tale dimostrazione facendo ricorso, per esempio, anche ad un documento del 2008.

Nulla viene specificato riguardo alla potestà di accertamento in presenza di reati tributari ed, inoltre, il fatto di dover dimostrare l'esistenza delle somme prima dell'ultima annualità accertabile porterebbe a far pensare alla voluntary come ad una sorta di autodenuncia, ossia alla possibilità dell'Agenzia di muovere contestazioni sulla base di informazioni fornite. Per specificare meglio quest'ultimo aspetto, si resta in attesa dell'approvazione definitiva del decreto che dovrebbe sterilizzare il raddoppio dei termini di accertamento.

Conti correnti bancari

Nel caso di conti correnti bancari gestiti indirettamente tramite società estere partecipate da un soggetto residente si deve stabilire se l'interposizione è reale oppure solo fittizia, per poter così correttamente individuare l’oggetto della voluntary disclosure e il soggetto che può aderire alla procedura.

Per esempio, nel caso di un conto corrente bancario detenuto all'estero e intestato ad una società interposta fittiziamente, la procedura di collaborazione dovrà essere perfezionata dal soggetto interponente, che ha conservato il potere di disporre delle attività detenute all’estero, indicando nell’istanza il conto corrente e gli eventuali redditi imponibili. Nel quadro RW, il socio residente non dovrà dichiarare la partecipazione nell’organismo interposto, ma solo le attività estere e italiane sottostanti, detenute tramite la società non residente.

Nel caso in cui, invece, la società estera non è un puro “schermo”, il socio residente dovrà indicare nel quadro RW solo il valore della partecipazione.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Compagini estere «schermo», aderisce il vero proprietario - Carucci, Zanardi
  • ItaliaOggi del 2 luglio 2015, p. 29 - Ivie e Ivafe fuori dal rimpatrio - Liburdi

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