Voluntary disclosure, dal Fisco le indicazioni per l’attuazione della procedura straordinaria

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La Legge n. 186/2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, risponde alla specifica necessità di promuovere – attraverso una procedura straordinaria – la collaborazione volontaria del contribuente, per consentirgli di riparare alle irregolarità fiscali passate e porre le basi per un nuovo rapporto con il Fisco incentrato sulla fiducia.

Al fine di attuate le disposizioni della suddetta Legge è stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2015/13193, del 30 gennaio scorso, riguardante l’approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro dei capitali detenuti illecitamente all’estero.

Tenendo conto di quanto stabilito nel suddetto provvedimento, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta, con la corposa circolare n. 10 del 13 marzo 2015, a completare il quadro delle indicazioni riguardanti l’attuazione delle disposizioni disciplinanti la procedura di collaborazione volontaria (articolo 1, commi 1 e 2 della Legge n. 186/2014), oltre che ad illustrare le modalità e i termini entro cui va presentata la richiesta di accesso alla stessa.

La circolare distingue la procedura di collaborazione volontaria internazionale, finalizzata a far emergere spontaneamente capitali detenuti illecitamente all’estero, dalla procedura di collaborazione volontaria nazionale, attraverso cui possono conseguire il ripristino della legalità fiscale tutti i contribuenti, compresi quelli che hanno commesso violazioni riguardanti attività detenute in Italia.

Ambito soggettivo e oggettivo

È specificato che possono aderire alla procedura di collaborazione volontaria internazionale tutte le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che abbiano violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (Dl 167/1990).

L’ambito oggettivo di applicazione individua, invece, come oggetto della sanatoria internazionale tutti gli investimenti e tutte le attività illecitamente detenuti all’estero, i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti e attività oltre che i maggiori imponibili non connessi con i predetti investimenti e attività.

La circolare specifica anche che la voluntary disclosure internazionale può attivare anche la sanatoria nazionale per regolarizzare le eventuali ulteriori violazioni nel territorio dello Stato, non connesse alle attività estere afferenti i periodi d’imposta ancora accertabili.

Rientrano nella procedura di collaborazione volontaria nazionale tutti i contribuenti, e non solo coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali. La procedura nazionale ricalca dunque sostanzialmente quella internazionale, anche se la platea dei contribuenti ammessi risulta più ampia.

Possono, infatti, ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria nazionale sia quei contribuenti, quali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate, che non sono tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, sia quei contribuenti destinatari di tali obblighi che, però, vi abbiano adempiuto correttamente.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della collaborazione volontaria nazionale, la circolare 10/E chiarisce che gli interessati devono definire la propria posizione in relazione alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap e dell’Iva, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta commesse fino al 30 settembre 2014. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 30 settembre 2015.

Effetti premiali

Dopo un lungo esame delle fattispecie di violazioni che rientrano nella procedura di emersione e degli adempimenti a carico del contribuente per accedere alla stessa, l’Agenzia delle Entrate prosegue la disamina del complesso argomento considerando anche gli effetti premiali di natura amministrativa, che il legislatore ha previsto a beneficio di chi attiva e perfeziona la procedura di sanatoria volontaria.

Da un punto di vista amministrativo, è prevista l’applicazione in misura ridotta delle sanzioni tributarie in materia sia di monitoraggio fiscale che di omessa o infedele dichiarazione di maggiori imponibili.

Pertanto, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale, nei casi di detenzione di investimenti all’estero oppure di attività estere di natura finanziaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se lo stesso Stato ha stipulato con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 - Nessuna «clemenza» per i casi di omissione
  • Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2015 - Norme e Tributi, p. 17 - Per le donazioni aumenta il prezzo dell’emersione - V.V.
  • Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2015 - Norme e Tributi, p. 17 - Voluntary: eredità meno costosa - Vallefuoco

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