Vizi della cosa venduta. Il riconoscimento prima della denuncia non sana autonomamente l’effetto preclusivo dell’omissione

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Pronunciandosi con riferimento al tema dei vizi della cosa venduta, la Cassazione, con la sentenza 17034 del 5 ottobre 2012, ha spiegato come spetti sempre a chi compra provare il momento della scoperta del vizio e della tempestività della denuncia, entro otto giorni. E questo incombente non viene meno neppure quando, in caso di riconoscimento del vizio da parte del venditore in base all'articolo 1495, comma 2, del Codice civile, la denuncia non sia necessaria.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, anche se il venditore aveva riconosciuto l’esistenza del vizio, secondo la Suprema corte detto riconoscimento non sanava autonomamente “l’effetto preclusivo dell’omissione della denuncia dei vizi da parte del compratore, perché il riconoscimento dei vizi può sanare, ai sensi dell’articolo 1495, secondo comma Codice civile, l’effetto preclusivo dell’omissione della denuncia da parte del compratore, se da quel riconoscimento può farsi derivare la presunzione che il venditore avesse acquisito la conoscenza dell’esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza utile per la loro denuncia da parte dell’acquirente”.

E nella specie, il compratore non aveva dimostrato nel giudizio di merito che quel riconoscimento dei vizi da parte della concessionaria lasciava presumere la consapevolezza della stessa concessionaria che i vizi del bene acquistato – un autoveicolo - si fossero manifestati nei tempi utili per la loro denuncia.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 - Prova del vizio sempre al compratore - Laddaga

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