Vittime di crack bancari: al via le domande per gli indennizzi
Pubblicato il 26 agosto 2019
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E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui il Mef disciplina la fase della presentazione delle istanze al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), indicando il termine entro cui presentare le domande di ristoro.
Il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2019 - pubblicato in GU il 21 agosto 2019 - costituisce l’ultimo testo attuativo del Fondo da 1,5 miliardi, istituito con la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) al fine di risarcire i risparmiatori rimasti vittime di crack bancari.
Indennizzo ai risparmiatori: chi può presentare la domanda
Hanno diritto all’indennizzo, in particolare, le persone fisiche, gli imprenditori individuali (anche agricoli e coltivatori diretti), le microimprese, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale nonché i familiari e i successori mortis causa del risparmiatore truffato che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa di violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del TUF (Testo unico della finanza).
Potranno essere indennizzate, così, le azioni e le obbligazioni subordinare emesse da 11 istituti bancari e loro controllate (Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Credito cooperativo padovano, Banca Brutia, Banca popolare delle province calabre, Banca di Paceco e Credito cooperativo interprovinciale Veneto).
Domande, online, entro 180 giorni
Per ottenere l’erogazione delle prestazioni del FIR, il nuovo Decreto prevede che le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, dovranno essere inviate, esclusivamente in via telematica, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale (ossia entro 180 giorni a partire dal 22 agosto).
Le istanze, inoltre, dovranno essere redatte secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo internet: https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it.
Indennizzo: procedura automatica e corsia preferenziale
Nel provvedimento è contenuta anche una modifica al precedente decreto attuativo del 10 maggio 2019, per quanto riguarda il requisito della consistenza patrimoniale degli aventi diritto all'indennizzo che possono fruire della procedura semplificata “automatica”.
Così, il valore inferiore ai 100mila euro posseduto al 31 dicembre 2018 dovrà essere calcolato esclusi gli strumenti finanziari, i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita.
Con riferimento, invece, al requisito del reddito di 35mila euro dichiarati ai fini Irpef, il relativo ammontare dovrà essere calcolato al netto delle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forme di rendita.
Si segnala, infine, la previsione di una corsia preferenziale sulla dotazione del FIR e, nell'erogazione degli indennizzi dovuti, in favore dei risparmiatori cui spettino pagamenti di importo non superiore a 50mila euro che, in tal modo, verranno soddisfatti con priorità.
- eDotto.com – Punto & Lex 9 agosto 2019 - Istanze di indennizzo al Fondo risparmiatori: firmato, dal MEF, il decreto attuativo – Pergolari
- eDotto.com – Punto & Lex 13 giugno 2019 - Indennizzi ai risparmiatori, decreto del Mef con le disposizioni attuative – Pergolari
- eDotto.com – Punto & Lex 26 aprile 2019 - Indennizzi ai risparmiatori: doppio binario nel Decreto crescita – Pergolari
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