Indennizzi ai risparmiatori: doppio binario nel Decreto crescita
Pubblicato il 26 aprile 2019
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Nell’ambito del Decreto “crescita”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 aprile 2019, sono ricomprese anche le attese norme che determinano i requisiti per accedere al Fondo di indennizzo ai risparmiatori “raggirati” dalle banche sottoposte a procedura di liquidazione, sull’acquisto di prodotti finanziari particolarmente pericolosi.
Ristoro automatico o con tetto
L’intervento introduce una procedura con doppio binario, ovvero, da un lato, un rimborso automatico agli investitori con un Isee fino a 35 mila euro o con patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro (che saranno 200 mila euro se la Commissione europea lo autorizzerà), dall’altro, un indennizzo soggetto ad esame, caso per caso, entro un tetto di ammontare rimborsabile.
Si tratterebbe:
- nel primo caso, di un indennizzo forfettario riservato alle categorie di risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali e agricoli, coltivatori diretti, che si trovino al di sotto delle soglie reddituali o del patrimonio mobiliare indicate (Isee fino a 35 mila euro o con patrimonio mobiliare fino a 100 mila euro), indennizzo che ammonterebbe ad un importo fino al 95% del costo di acquisto in caso di obbligazioni, e del 30% in caso di azioni;
- per i restanti casi – stimati dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel 10% del totale - verrebbe invece riconosciuto un indennizzo semiautomatico, con semplificazione dei processi di verifica e la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che portano all'erogazione diretta, il tutto nel limite massimo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore, entro cui gli azionisti avranno diritto a un indennizzo pari al 30% del costo di acquisto mentre gli obbligazionisti al 95% del medesimo valore.
Le istanze, in queste ipotesi, saranno vagliate da una commissione tecnica di nove saggi.
Indennizzo anche agli eredi degli investitori truffati
Tra le altre novità, l’intervento consentirebbe di accedere alle procedure di ristoro anche i successori mortis causa, ovvero gli eredi dei risparmiatori e i loro familiari (sono ivi ricompresi, oltre al coniuge, anche il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado che siano in possesso di strumenti finanziari delle banche a seguito di trasferimento per atto tra vivi).
Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili.
- eDotto.com – Edicola 24 aprile 2019 - Decreto crescita. Agevolati gli impatriati e gli imprenditori che rientrano in Italia – Moscioni
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