Violenza occasionale Vittima avvertita
Pubblicato il 12 aprile 2016
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La vittima di un reato commesso con violenza alla persona – anche occasionale – ha diritto di essere informata dell’eventuale modifica o sostituzione della misura cautelare al proprio aggressore, anche se con quest’ultimo non aveva una pregressa relazione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, prima sezione penale, respingendo il ricorso di un imputato avverso il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, proprio per la omessa notifica di detta richiesta alla persona offesa dal reato.
Notifica modifica status cautelare nei reati di violenza alla persona
La Cassazione ricorda in proposito che l’art. 299 comma 3 c.p.p. impone alla parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena dell’inammissibilità dell’istanza, l’onere di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa ed, in mancanza, alla stessa parte lesa. La facoltà di interlocuzione nel merito sulle istanze de libertate è riconosciuta sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse.
L’attuale assetto normativo – derivante dalla Legge 119/2013 – si contempla in particolare anche per i procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con violenza alla persona, ove è prevista una forma obbligatoria di interlocuzione con la persona offesa.
La ratio dell’istituto è quella di rendere partecipe la vittima all'evoluzione dello status cautelare dell’indagato, permettendole la presentazione di eventuali memorie.
Notifica anche senza pregressa relazione affettiva
La Corte ha per di più specificato - con sentenza n. 14831 dell'11 aprile 2016 - che l’obbligo di preventiva notifica alla persona offesa non richiede, quale presupposto aggiuntivo, un profilo relazionale – affettivo tra autore e vittima del reato. Non è infatti richiamato, né esplicitamente né implicitamente nel testo normativo, un pregresso legame affettivo né una forza commissiva che si orienti, proprio in ragione del pregresso rapporto, in danno di una determinata persona offesa.
Piuttosto il legislatore, aderendo alle sollecitazioni internazionali sulla tutela delle vittime del reato, ha inteso operare includendo nel novero dell’art. 299 comma 3 c.p.p., anche le ipotesi di azioni violente occasionali.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: