Violazioni ripetute? Si chiude il negozio

Pubblicato il



Con la sentenza n. 10960 del 13 maggio, la Corte di cassazione riconosce che per la chiusura degli esercizi commerciali occorre tener conto anche delle violazioni per le quali sia avvenuta la definizione agevolata prevista dall’articolo 13, comma 3 del Dlgs n. 472/1997. In altri termini, in caso di mancata emissione in modo continuativo dello scontrino fiscale, l’esercizio commerciale potrà essere chiuso anche se il contribuente ha proceduto alla definizione agevolata della singola violazione. Il richiamato articolo 116 prevede infatti che il “trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo”. Inoltre, la stessa norma aggiunge, che “la definizione agevolata impedisce l’erogazione delle sanzioni accessorie”. I giudici di legittimità riconoscono che la norma che commina la chiusura dell’esercizio ha carattere speciale rispetto alla norma generale della non applicabilità delle sanzioni accessorie in caso di definizione agevolata. Pertanto, la chiusura dell’esercizio scatta tenendo conto di tutte le violazioni.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Scontrini, stretta sulla licenza - Mazzei - Alberici

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito