Violazioni misure anti-Covid. Legge in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 25 maggio 2020
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, è stata pubblicata la Legge n. 35 del 22 maggio 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Contestualmente, è stato pubblicato il testo coordinato di quest’ultimo decreto, aggiornato con le modifiche approvate in sede di conversione.
Si tratta del provvedimento diretto a disciplinare, in un atto di rango primario, le misure applicabili su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari legati all’emergenza Coronavirus.
Quadro delle sanzioni amministrative e penali
Tra le altre misure, esso stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e, nei casi più gravi, una sanzione penale.
E’ l’art. 4 del Dl n. 19/2020 a delineare il quadro sanzionatorio in caso di inottemperanza alle misure di contenimento del contagio.
Si rammenta che il comma 1 del menzionato articolo esclude che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'art. 650 del codice penale, venendo meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, già prevista dall'art. 4 del Decreto-legge n. 6/2020, espressamente abrogato.
Sanzione amministrativa da 400 a mille euro
Per chi violi le misure di contenimento previste da DPCM o da ordinanze del ministro della Salute e da provvedimenti delle Regioni o da ordinanze del Sindaco si applica la sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.
In proposito, si segnala che il riferimento alle ordinanze del ministro della Salute è stato esplicitato nel corso del passaggio del testo dinanzi alla Camera dei deputati, che ha anche ridotto la soglia massima pecuniaria a 1.000 euro, rispetto ai 3.000 euro precedentemente previsti.
La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. In base al comma 2, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.
Sempre dalla Camera, è stata riformulata l’ipotesi di reiterazione dell'illecito amministrativo (comma 5 dell’art. 4): si prevede, così, che la sanzione aggravata è prevista "in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1".
Procedimento di applicazione della sanzione
Il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, delineato nel comma 3 dell’art. 4 - da ultimo ritoccato nel corso del passaggio del testo all’Aula di Montecitorio - così prevede:
- si applicano, per quanto non stabilito dall'articolo in esame, le disposizioni della Sezione I (Principi generali) e II (Applicazione) della Legge n. 689/1981;
- è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada;
- la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del ministro della Salute e dalle autorità regionali o comunali se ad essere violate sono le misure di contenimento introdotte dalla Regione o dal Sindaco;
- i termini del procedimento amministrativo di applicazione della sanzione sono sospesi fino al 15 maggio 2020.
Il comma 6, a seguire, introduce il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena: chi si allontana dalla propria abitazione o dimora essendo sottoposto alla misura della quarantena potrà essere sanzionato con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5mila euro.
- edotto.com – Punto & Lex del 26 marzo 2020 - Coronavirus. Nuove sanzioni in vigore - Pergolari
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