Videoforum 2019, Agenzia delle Entrate su forfetario, iperammortamento e altro

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Videoforum 2019, Agenzia delle Entrate su forfetario, iperammortamento e altro

Nel corso del Videoforum organizzato da ItaliaOggi per il 24 gennaio, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni dubbi sollevati dagli esperti sulla Legge di bilancio 2019 e sulle novità fiscali di quest’anno.

Regime forfetario: novità da Legge di Bilancio 2019

Uno dei temi caldi del dibattito è stato quello sulle novità del regime forfetario, alla luce delle modifiche introdotte alla Legge n. 190/2014 dalla Legge di bilancio 2019.

Si ricorda brevemente che la Legge n. 145/2018 è intervenuta: elevando le soglie dei ricavi e compensi per l'accesso a 65 mila euro ragguagliati all'anno, eliminando e/o modificando alcune cause ostative all'accesso del regime forfetario come, per esempio, quella relativa al possesso di beni strumentali, il cui costo complessivo superava i 20 mila euro.

I chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate sul tema sono stati i seguenti:

  • i soggetti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato, perché non presentavano i requisiti previsti dalle disposizioni all'epoca vigenti, ai fini dell'accesso al regime forfetario, possono applicarlo direttamente, essendo un regime naturale, addirittura senza effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva, con l'ulteriore conseguenza che non è necessaria alcuna opzione;

  • circa la condizione ostativa della partecipazione dei contribuenti in una Srl, se il soggetto partecipa, avendone il controllo, in società operanti nello stesso comparto di quello esercitato individualmente, non sussiste preclusione nell'applicazione del suddetto regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quelli di ingresso, proceda “preventivamente” alla rimozione delle cause ostative;

  • se, invece, il contribuente acquista le quote di una Srl in data 28/12/2019, egli esce dal regime forfettario dal periodo successivo se, a seguito del suddetto acquisto, controlla direttamente o indirettamente la società a responsabilità limitata, la quale esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente;

  • i contribuenti in possesso nel 2019 dei nuovi requisiti per accedere al regime agevolativo possono, naturalmente, transitare dal regime semplificato, orientato alla cassa, al regime forfettario;

  • i contribuenti in possesso dei requisiti, che abbiano optato per l'applicazione del regime semplificato di cassa (art. 18, Dpr 600/1973), possono passare al regime agevolato senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbiano scelto la modalità di gestione dei pagamenti basato sulla registrazione dei documenti.

Quote di partecipazione in Srl e regime forfetario

Sempre con riferimento al regime forfetario, l’Agenzia ha chiarito anche il legame tra quote di partecipazione di controllo in società a responsabilità limitata e regime di vantaggio, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019.

La Legge n. 145/2018 ha, infatti, modificato la lettera d) del comma 57 della Legge 190/2014, ampliando le cause di esclusione e prevedendone una aggiuntiva per i soggetti “che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.

In tal modo, però, è stato ridotto sia l'ambito applicativo della norma sia l'appeal dello strumento, che nella sua precedente formulazione teneva fuori dal regime “solo” i forfettari che partecipavano a società di persone, associazioni o a imprese familiari.

La ratio della modifica normativa era proprio quella di evitare che, nello stesso periodo d'imposta, la stessa tipologia di reddito venisse assoggettata a due diversi regimi di tassazione: uno forfettario e l'altro progressivo, cosa che di fatto era realizzabile esclusivamente nel caso di partecipazione ad entità trasparenti, come società di persone, Srl con opzione o imprese familiari.

Nel suo chiarimento, l’Agenzia specifica, ora, che per poter continuare ad applicare il regime forfetario è quindi necessario che tutti i titolari di quote di controllo in società a responsabilità limitata fossero riusciti a liberarsi dal possesso delle stesse entro la fine del 2018.

Secondo il Fisco, infatti, le quote di partecipazioni in Srl vanno dismesse prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime forfettario altrimenti si è esclusi dal regime agevolato.

Dunque, unica soluzione per rientrare nel regime agevolato, già dal 1° gennaio 2019, sarebbe stata quella di “rimuovere le cause ostative”, cioè di liberarsi della partecipazione posseduta, anche se ciò di fatto risulta cosa poco probabile, dal momento che la Legge di bilancio 2019 è stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” il 30 dicembre 2018.

Con riferimento, invece, al caso di acquisto di quote di partecipazione nel corso di un periodo d'imposta in cui si usufruisce già del regime forfettario, il chiarimento reso in sede di Videoforum è che il contribuente potrà comunque applicare il regime nell'anno per poi fuoriuscire l'anno successivo, sempre che non ceda la partecipazione entro la fine dell’anno.

Detrazione Iva per contribuenti trimestrali

L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata anche sulla norma di cui all’articolo 14 del Dl n. 119/2018, in materia di “Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA”, che consente di esercitare il diritto alla detrazione anche dell'imposta “relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l'Iva delle fatture d'acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata può essere detratta nella liquidazione del mese precedente, purché dello stesso anno solare.

Ciò vale anche per le fatture datate 2018 ed inviate nel 2019: sebbene - secondo le Faq dell'Agenzia - tali fatture non debbano essere elettroniche, perché aventi data anteriore al 1° gennaio 2019, il destinatario che le riceve nel 2019 non può retro-imputare la detrazione a dicembre, ostandovi la preclusione normativa suddetta.

Di fatto, però, la citata modifica alla norma riguarda i contribuenti mensili, perciò è sorto un dubbio circa la sua applicabilità ai contribuenti che eseguono le liquidazioni dell'Iva con cadenza trimestrale.

L’interpretazione della norma offerta dalle Entrate nel corso del Videoforum è che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre.

L’Agenzia ritiene che questa sua interpretazione sia “coerente con la ratio della norma, che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione”, anche se “restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese”.

Iperammortamento 2019, riparte d’accapo

L’iperammortamento nel 2019 ripartirà da zero, dal momento che il limite dei 2,5 milioni di euro di spesa, che permette una maggiorazione degli ammortamenti del 170%, andrà calcolato sugli investimenti ancora da realizzare alla data del 1° gennaio 2019.

Questa la risposta del Fisco alla domanda sul nuovo iperammortamento previsto dalla Legge di bilancio 2019. Nello specifico, è stato chiesto all’Agenzia se i limiti introdotti dal nuovo regime relativi agli investimenti complessivi a cui sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione (dal 170% a seguire), tenessero o meno in considerazione anche gli investimenti già agevolati con il regime in vigore fino al 2018, che prevedeva una maggiorazione massima del 150%.

Specifica al riguardo l’Agenzia, che “i limiti introdotti dal nuovo regime dell'iperammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardino solo i «nuovi» investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%”.

Dunque, l’agevolazione fiscale in oggetto non solo riparte da zero nell’anno 2019, ma in più prevede una maggiorazione aggiuntiva del 20% grazie al passaggio dal 150% al 170%. Tale precisazione è molto utile per tutte quelle imprese che hanno effettuato investimenti importanti nel 2017 e nel 2018.

Iperammortamento e altri incentivi

Sul tema degli incentivi alle imprese anche un’altra precisazione. L'agevolazione che consente di detassare il 9% degli utili reinvestiti in azienda si può sommare all'iper-ammortamento per l'acquisto di beni strumentali in tecnologia 4.0.

L’Agenzia ribadisce che il nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevede che le agevolazioni siano “cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito” e, pertanto, “si ritiene che uno stesso investimento possa ordinariamente essere oggetto di entrambe le misure in questione”.

Pertanto, le due agevolazioni sono cumulabili tra loro, ma anche con qualsiasi altro incentivo in campo, tranne che con i contributi per la sicurezza sui luoghi di lavoro attivati con bando dell'Inail. Infatti, le imprese di capitali per gli investimenti fino a 200 mila euro non possono cumulare le tre agevolazioni.

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