Videoassemblee per associazioni non ETS pure senza previsione statutaria

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Videoassemblee per associazioni non ETS pure senza previsione statutaria

La Commissione "Terzo settore" del Consiglio notarile di Milano ha messo a punto due nuove massime, entrambe datate 10 maggio 2022, in tema di svolgimento di assemblee e riunioni in videoconferenza.

Si tratta, rispettivamente, della massima n. 12, dal titolo "Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS" e della massima n. 13 su "Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS".

Associazioni non ETS: per assemblee da remoto non serve previsione statutaria  

Con la prima massima (n. 12), i notai milanesi ammettono la possibilità che, in mancanza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti senza qualifica di ETS (Enti del terzo settore) siano convocate e si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione.

Questo anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, a condizione che sia consentito al presidente verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

Lo statuto - vene precisato nella massima - può in ogni caso prevedere, alternativamente:

  • che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
  • che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
  • che la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
  • che spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Secondo gli autori della massima, in assenza di una specifica disciplina che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nello stesso luogo o che subordini lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione alla previsione statutaria e non rinvenendosi, nell’ordinamento, principi generali contrari, deve ritenersi che le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione anche se ciò non risulti espressamente previsto dallo statuto (come invece richiesto per gli ETS) e sempreché quest'ultimo non contenga disposizione di senso contrario.

Il tutto - si legge ancora nelle motivazioni - a condizione che sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare e sia possibile verificare l’identità degli intervenuti.

Videoriunioni per Cda e altri organi collegiali

La seconda massima (n.13) riguarda la possibilità di riunioni mediante mezzi di telecomunicazione degli altri organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche se dotati della qualifica di ETS, possibilità anche in questo caso riconosciuta laddove manchi una contraria disposizione statutaria.

Pure in questo caso, può mancare un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti e dei votanti e purché il voto avvenga nel rispetto del metodo collegiale.

I notai, in proposito, riportano le medesime considerazioni svolte nella massima n. 12: in assenza di disciplina legale e non rinvenendosi principi generali contrari, le riunioni degli organi collegiali - diversi dall’assemblea - di associazioni, fondazioni e comitati, pur in assenza di previsione statutaria in tal senso, possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.

A tale possibilità, infatti, non osta alcun principio inderogabile.

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