Versamenti volontari 2020 settore agricolo
Pubblicato il 28 luglio 2020
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L’INPS con la circolare 27 luglio 2020, n. 89, rende note le modalità di calcolo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli in base alla tipologia e gestione di appartenenza dei prosecutori volontari per l’anno in corso.
Per i lavoratori agricoli dipendenti e autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi per l’anno 2020, l’aliquota da applicare per la determinazione è pari al 29,30% e così suddivisa:
- 0,11% aliquota base – 29,19% quota pensione per i lavoratori assicurati entro il 30 dicembre 1995;
- 0,11% aliquota base – 29,19% quota pensione per i lavoratori assicurati entro il 31 dicembre 1995.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali il versamento dei contributi volontari varia a seconda della classe di reddito medio giornaliero cui appartengono ed, in particolare:
- 1a classe di reddito (settimanale) fino a 230,73 euro – reddito medio imponibile 230,73 euro, contributo totale 57,43 euro;
- 2a classe di reddito (settimanale) oltre 230,73 euro e fino a 307,64 euro – reddito medio imponibile 269,19 euro, contributo totale 66,66 euro;
- 3a classe di reddito (settimanale) oltre 307,64 euro e fino a 384,55 euro – reddito medio imponibile 346,10 euro, contributo totale 85,12 euro;
- 4a classe di reddito (settimanale) oltre 230,73 euro – reddito medio imponibile 423,01 euro, contributo totale 103,58 euro.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario può essere richiesto fino al raggiungimento di 270 giornate annue. Tali contributi sono proporzionati all’imponibile contributivo calcolato sulle retribuzioni percepite sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS: 29,19% per l’anno 2020.
Le retribuzioni per piccoli coloni e compartecipanti familiari vengono stabilite, annualmente, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari è pubblicata dall’Istituto nell’allegato 1 della circolare in commento. Le aliquote contributive da applicare per l’anno in corso è pari al 29,30% di cui il 29,11% di quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.
I coloni e mezzadri versano i contributi a seconda siano stati autorizzati, alla prosecuzione volontaria, prima o dopo il 12 luglio 1997, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 . Gli importi dei contributi dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente il 12 luglio 1997 sono pubblicati dall’Inps nell’allegato 2 della circolare in commento.
Gli importi dei contributi dovuti dai contribuenti autorizzati in data successiva al 12 luglio 1997 sono determinati dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati secondo la media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda.
Al riguardo, ove le domande siano accolte con decorrenza nell'anno 2020, il contributo integrativo sarà, come di seguito, costituito:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,83;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, quale media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, con applicazione dell'aliquota pari al 9,34%.
Il contributo base sarà, invece, pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari con l'aliquota dello 0,11%.
- edotto.com – Edicola dell’11 maggio 2020 - Agricoli, ai fini previdenziali rileva l’attività svolta – Bonaddio
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