Versamenti, da non sottovalutare i vincoli alla compensazione
Pubblicato il 03 agosto 2023
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Ai sensi dell'articolo 17 del DLgs n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali hanno facoltà di compensare in F24, nei confronti degli stessi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. A seguito dei diversi interventi succedutisi nel tempo abbiamo assistito ad un sostanziale restyling della disciplina.
In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”. Va detto che l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia. Si ricorda, altresì, che - tenuto conto dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti l'applicazione degli Isa - è possibile, in presenza di determinate condizioni, essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a 20.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap (ovvero 50.000 euro annui relativi all’Iva). In particolare, per il periodo d'imposta 2022 sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità i soggetti ISA con un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021).
Con la recente risposta all’interpello n. 396/E/2023 è stato, altresì, precisato che i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili a una ditta individuale, anche dopo la cessazione della stessa.
Sul fronte contributivo, i crediti INPS risultanti dal Modello DM10 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Da ultimo, si rammenta che - a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata - occorrerà presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
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