Verifiche su CCNL e contratti di prossimità
Pubblicato il 27 maggio 2016
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 10599 del 24 maggio 2016, si è pronunciato in relazione ai rapporti tra contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti di secondo livello.
A tal proposito è stato ricordato che i contratti ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da Legge n. 148/2011), devono trovare giustificazione nelle finalità espressamente indicate dal Legislatore (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro ecc.) e che la loro sottoscrizione è rimessa esclusivamente alle associazioni (o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) dotate del grado di maggior rappresentatività in termini comparativi.
In assenza di tali condizioni e nel caso di coinvolgimento di sindacati privi del requisito di rappresentatività, i contratti di prossimità non potranno evidentemente operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Quindi, sottolinea il Ministero, in sede di verifica, il personale ispettivo dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.).
Inoltre, tali contratti hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle suddette rappresentanze sindacali e quindi a livello di singola unità produttiva.
Ricorda la nota ministeriale che l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è requisito indispensabile per il godimento di "benefici normativi e contributivi", per cui il personale ispettivo procederà al recupero di eventuali benefici goduti dai datori di lavoro che applichino un contratto collettivo, anche di secondo livello, sottoscritto da soggetti privi dei requisiti anzidetti.
Infine, viene ricordato che l'applicazione di contratti collettivi, pur sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma facenti capo ad ambiti del tutto diversi da quelli in cui le imprese in esame operano, non è priva di conseguenze sotto un profilo contributivo per cui, qualora gli ispettori riscontrino l'applicazione di un contratto collettivo non rispondente alla categoria in esame, potranno adottare i relativi provvedimenti di recupero contributivo.
- eDotto.com – Edicola del 15 febbraio 2016 - Contratti di prossimità e imponibile contributivo – Schiavone
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