Verbale di conciliazione giudiziale, niente imposta di registro
Pubblicato il 12 aprile 2021
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Il verbale di conciliazione giudiziale non rientra tra gli atti dell’Autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell’art. 8 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986.
Il predetto verbale non costituisce infatti un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene solo ai fini certificativi ed esecutivi.
Conciliazione giudiziale, niente tassazione a priori
Esso, anche se redatto alla presenza e con la partecipazione dell’organo giudicante continua a rappresentare un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale, la cui sottoposizione a tassazione “dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico e astratto”.
Sottoposizione a tassazione dipende dal contenuto dell'atto
Il verbale di conciliazione, nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, non assurge a un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, rimanendo un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia.
Ne consegue, dunque, che se lo stesso verbale costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto a un'intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato.
Diversamente, se il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, sarà quest'ultimo l'atto cui fare riferimento per quel che concerne i termini e l'ammontare del pagamento.
Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 9400 del 9 aprile 2021, nel confermare la decisione con cui la CTR aveva accolto le doglianze di una contribuente contro un avviso di liquidazione mediante il quale l’Agenzia delle Entrare aveva sottoposto ad imposta di registro un’ordinanza emessa dal Tribunale.
Con tale ultima decisione, l’organo giudiziario, preso atto dell’intervenuta transazione tra le parti avvenuta in corso di causa, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.
Contro la statuizione della Commissione tributaria regionale aveva promosso impugnazione l’Amministrazione finanziaria, lamentando, tra gli altri motivi, che il provvedimento del Tribunale, in quanto definitorio di un giudizio e in grado di incidere sulla situazione giuridica delle parti, doveva essere tassato ex art. 37 del Testo unico sull’imposta di registro.
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