Verbale di accertamento dell’Ispettorato: impugnazione

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Verbale di accertamento dell’Ispettorato: impugnazione

L’impugnazione in sede giurisdizionale del verbale di accertamento dell’Ispettorato del lavoro con obbligazioni contributive non è ammissibile, in quanto atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Appello di Perugia che, con la sentenza del 9 aprile 2024, ha respinto l’appello del titolare di un’azienda che si era rivolto alla Corte territoriale per avere ragione in una controversia intercorsa con l’Ispettorato del lavoro in merito al verbale di accertamento e diffida ad adempiere.

Vediamo i dettagli della questione.

Contenuti dell’accertamento

Con il verbale di accertamento era stata contestata l’illegittimità e la carente o inidonea documentazione giustificativa di alcuni pagamenti in busta paga effettuati a titolo di rimborsi chilometrici e a piè di lista, che gli ispettori avevano dunque ritenuto assoggettabili a contribuzione.

Il ricorrente, in prima istanza, ha promosso in Tribunale un’azione di accertamento negativo del credito previdenziale, motivato dal fatto che l’onere della prova sulla fondatezza della pretesa contributiva fosse a carico dell’Ispettorato del lavoro.

Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, ha invece eccepito l’inammissibilità del ricorso, atteso che il verbale non era da ritenersi titolo esecutivo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.

Avverso la decisione del Tribunale è stato quindi proposto appello con il quale la stessa è stata contestata in quanto non è stata considerata la sussistenza dell’interesse ad agire, per sospendere la pretesa sanzionatoria e la conseguente iscrizione a ruolo del credito dell’istituto.

Ciò, anche in considerazione del fatto che il verbale in questione già conteneva l’ammontare dei contributi omessi e le sanzioni con intimazione al pagamento.

Il ricorrente ha aggiunto anche di aver dovuto procedere al pagamento dell’importo contestato al fine di impedire la mancata concessione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Verbale di accertamento: impugnabilità

La sentenza affronta una questione giuridica di rilevante importanza nel contesto del diritto del lavoro italiano.

Al centro del dibattito vi è infatti l'impugnazione di un verbale di accertamento emesso dall'Ispettorato territoriale del lavoro: ebbene, il giudice d'appello ha rilevato che l'atto impugnato ha funzione endoprocedimentale, cioè riguarda gli atti preparatori che si compiono prima del provvedimento finale, ed è dunque privo di efficacia esecutiva o sanzionatoria.

La domanda doveva quindi considerarsi espressione di un mero interesse di fatto privo di giuridica rilevanza, inidoneo dunque a fornire una legittimazione processuale o un interesse ad agire.

Iter procedimentale degli atti dell’Ispettorato

La Corte, nel riesame della controversia, ha riepilogato l’iter procedimentale degli atti dell’Ispettorato del lavoro.

In particolare, soffermandosi sul Decreto legislativo n. 124/2004, ha concentrato l’attenzione sugli articoli 16 e 17 che disciplinano il ricorso in via amministrativa avverso gli atti di accertamento adottati dall’ispettore.

Il sistema, dunque, è fornito di tutele per il destinatario del provvedimento in quanto proprio l’articolo 17 prevede la possibilità, e ne stabilisce i termini, per ricorrere in sede amministrativa avverso gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzione degli Ispettorati territoriali del lavoro e gli atti di accertamento degli istituti assicurativi e previdenziali.

Fatte tali premesse, la Corte precisa che l’accertamento invocato dall’appellante ex articolo 24 del Decreto legislativo n. 46/1999 si riferisce a crediti già iscritti a ruolo degli enti previdenziali e dà la possibilità del ricorso davanti all’autorità giudiziaria.

Nel caso concreto, dunque, l’interessato avrebbe dovuto preliminarmente impugnare il verbale di accertamento ispettivo davanti all’Inps che, in tal caso, sarebbe divenuto soggetto passivo.

Al contrario, la legittimazione ad agire nei confronti dell’Ispettorato come unico contraddittore sorge quando l’ufficio abbia adottato, a conclusione dell’iter procedimentale, l’ordinanza ingiunzione, che rappresenta l’unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del ritenuto trasgressore, laddove il verbale di accertamento ispettivo ha mera rilevanza endoprocedimentale e, perciò, non fa sorgere l’interesse all’accertamento giudiziale negativo.

Ne consegue la non ammissibilità all’autonoma azione di accertamento del verbale dell’Ispettorato del lavoro, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie.

I contenuti della sentenza

Ecco una tabella che riassume i punti chiave della sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 9 aprile 2024

Sintesi del caso

L'impresa appellante ha contestato un verbale di accertamento e notificazione ricevuto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, che contestava la mancanza di adeguate giustificazioni documentali per alcuni pagamenti esenti da contribuzione e tassazione ai dipendenti.

Questione dibattuta

La questione principale era se il verbale di accertamento fosse autonomamente impugnabile, considerando la sua natura di atto endoprocedimentale privo di efficacia di titolo esecutivo.

Soluzione del giudice

La Corte ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso dell'impresa. La Corte ha sostenuto che il verbale di accertamento, in quanto atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile e che l'appellante non aveva interesse ad agire fino all'emissione di un'ordinanza ingiunzione.

Allegati

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