Vendere in rete non è sempre e-commerce

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Le prenotazioni alberghiere effettuate da un agenzia di viaggi attraverso Internet non devono far pensare automaticamente che il servizio possa essere qualificato ai fini Iva come commercio elettronico. La precisazione giunge dal Fisco, con la risoluzione n. 312/E del 22 luglio 2008. Le Entrate precisano che per commercio elettronico si devono intendere tutti quei servizi forniti via Internet o con rete elettronica che abbiano natura essenzialmente automatizzata, corredata da un minimo intervento umano, tanto che in assenza di tecnologia informatica, sarebbero impossibili da garantire. Tali caratteri non appaiono ricorrenti nel caso delle agenzie di viaggi, che forniscono prestazioni di servizi che hanno ad oggetto beni immobili, che sono da considerare soggette ad Iva in Italia, qualora la prenotazione si riferisce a strutture residenti nel territorio dello Stato.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – C’è l’Iva se l’hotel è in Italia – Zuliani

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