Variazioni in calo, sconto in due anni

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La risoluzione n. 42/E del 17 febbraio 2008, fornisce delucidazioni in materia di detrazione dell’Imposta sul valore aggiunto in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione e viene emessa la relativa fattura con addebito d’imposta. Con il documento in oggetto, l’agenzia delle Entrate, da una parte amplia il termine per potere effettuare la rettifica in diminuzione dell’imposta (due anni dall’evento successivo alla emissione della fattura che determina la riduzione dell’imponibile), ma dall’altro non risolve il caso sollevato dalla Corte di giustizia comunitaria nella sentenza Ecotrade, circa la modalità di detrazione dell’imposta anche dopo il biennio dalla scadenza del termine della detrazione, e non tiene conto neanche del divieto di “arricchimento senza causa” che era stato indicato sempre dalla stessa Corte, ma con sentenza del 10 aprile 2008 (causa C-309/06). La risposta fornita ora dall’Amministrazione finanziaria ripercorre quelle già offerte in precedenza con le risoluzioni n. 89/E/2002, 307/E/2008 e 449/E/2008. Secondo l’Agenzia, dunque, la variazione in diminuzione può essere effettuata anche oltre l’anno di effettuazione dell’opera ma, per ciò che riguarda la detrazione da parte del prestatore, il termine decorre non dalla data di emissione della fattura, ma entro il termine della presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello dell’evento che ha generato la diminuzione dell’operazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Se i corrispettivi sono ridotti ok alla nota di variazione - Ricca

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