Valido anche per il cessionario il licenziamento irrogato dal cedente

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Valido anche per il cessionario il licenziamento irrogato dal cedente

La cessione del contratto di lavoro, disciplinata dall'articolo 1406 del Codice Civile, comporta il trasferimento di tutte le posizioni giuridiche attive e passive derivanti dal contratto stesso.

Questo principio implica che non sia necessario specificare, al momento della cessione, eventuali eventi pendenti, come un licenziamento contestato, poiché la cessione garantisce la piena continuità giuridica, comprendendo anche le controversie in corso e i loro effetti.

La sentenza della Corte di Cassazione

È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nell’ordinanza n. 28406 del 5 novembre 2024, emessa in relazione a una controversia originata da un licenziamento disciplinare del 2012.

Tale licenziamento, inizialmente annullato in primo grado, era stato dichiarato legittimo dalla Corte d’Appello nel 2019.

Nel frattempo, il contratto di lavoro del ricorrente era stato trasferito da una società a un’altra dello stesso gruppo aziendale, con il consenso esplicito del lavoratore.

Successivamente, a seguito della decisione della Corte d’Appello, la società cessionaria aveva comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro.

La comunicazione era stata oggetto di impugnazione, ma sia la Corte d’Appello che la Cassazione ne hanno confermato la legittimità.

L'efficacia immediata del licenziamento

Secondo la Corte di Cassazione, un licenziamento dichiarato legittimo in appello è immediatamente esecutivo, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato.

Nel caso in esame, la comunicazione del licenziamento da parte della società cessionaria è stata considerata valida, poiché basata su una sentenza esecutiva della Corte d’Appello.

Di conseguenza, il ricorso del lavoratore è stato rigettato.

La Cassazione ha sottolineato che la cessione del contratto di lavoro rappresenta uno strumento che garantisce la continuità delle obbligazioni giuridiche.

In tale contesto, la legittimità del licenziamento, già riconosciuta in appello, rendeva superfluo attendere il giudicato per attribuirgli efficacia risolutiva.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La controversia ha origine da un licenziamento disciplinare avvenuto nel 2012, inizialmente annullato in primo grado ma successivamente riconosciuto legittimo dalla Corte d’Appello nel 2019. Nel frattempo, il contratto di lavoro era stato ceduto a un’altra società del medesimo gruppo, con il consenso esplicito del lavoratore.
Questione dibattuta La legittimità della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata dalla società cessionaria al lavoratore nel 2019, basata sulla sentenza di appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento, ma prima che tale sentenza fosse passata in giudicato.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che la cessione del contratto di lavoro trasferisce tutte le posizioni giuridiche attive e passive, incluse quelle derivanti da un licenziamento contestato. Ha inoltre chiarito che una sentenza d’appello che riconosce la legittimità del licenziamento è immediatamente esecutiva.
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