Vademecum per la risoluzione amichevole delle controversie internazionali

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L’agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 21, in data 5 giugno 2012, con l’obiettivo di riepilogare la normativa e le procedure da applicare in caso di controversie fiscali amichevoli a livello internazionale.

Il progressivo aumento del contenzioso internazionale connesso con le procedure amichevoli instaurate per rimediare a fenomeni di doppia imposizione, ha spinto l’Agenzia a ridefinire le procedure da adottare a livello politico/negoziale per la definizione della posizione di parte italiana rispetto alle controparti estere.

La circolare, dunque, si ripropone di illustrare le diverse caratteristiche dell’istituto della “mutual agreement procedure” (Map), evidenziandone i profili soggettivi, oggettivi, i termini e le modalità di accesso a seconda che venga applicata la disciplina delle “Convenzioni bilaterali” contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli altri Stati partner, oppure la disciplina regolata dalla Convenzione 90/436/Cee, anche nota come “convenzione arbitrale”. Inoltre, l’Agenzia ha voluto esplicitare anche le diverse fasi della procedura e i rispettivi nessi con il diritto interno.

Riguardo alle “autorità competenti” alla gestione e trattazione delle procedure amichevoli, la circolare specifica che tale funzione è riconducibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, quale autorità competente per l'Italia, e all’Agenzia delle Entrate. Con specifico riferimento alle MAP, l’autorità competente è l’organo che esercita le funzioni di rappresentanza statale per ciò che attiene sia agli aspetti interni relativi alle relazioni con il contribuente sia agli aspetti esterni relativi ai rapporti con l’altro Stato interessato alla procedura. Compito dell’autorità competente è quello di impegnarsi affinché sia garantita l’applicazione della Convenzione e si arrivi ad un negoziato con l’altro Stato ispirato dal principio di equità e trasparenza.

L’attivazione della procedura Map può avvenire da parte del contribuente, sia persona fisica che persona giuridica, che ritiene di essere stato leso o che potrebbe esserlo da un’imposizione fiscale non conforme alle Convenzioni citate.

Per quanto riguarda la corretta individuazione dei termini entro i quali il contribuente può produrre istanza di apertura di una procedura amichevole, deve farsi riferimento a quanto previsto nella singola Convenzione bilaterale applicabile al caso di specie. Generalmente, la maggior parte delle Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia individuano un termine di due anni dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. L’istanza di apertura della procedura amichevole deve essere presentata direttamente dal contribuente nel proprio Stato di residenza.

Nel caso di rettifiche dei prezzi di trasferimento, l’istanza di apertura della procedura amichevole viene presentata nello Stato che ha emesso l’atto da cui origina la doppia imposizione a cura dell'impresa residente destinataria dell'accertamento. Tuttavia, in questa particolare situazione, la procedura amichevole può essere comunque validamente instaurata anche dall'impresa estera associata, in capo alla quale è già stata assoggettata a imposizione la materia imponibile oggetto di rettifica nel primo Stato.
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