Va considerata l’ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione

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Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato e, in particolare, di quanto allo stesso spettante per le retribuzioni che avrebbe conseguito dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra, va tenuto conto dell’ordinaria diligenza dallo stesso impiegata per uscire dallo stato di disoccupazione. Deve essere valutato, infatti, il reddito che lo stesso avrebbe potuto maturare se avesse cercato un lavoro (cosiddetto aliunde percipiendum).

Sulla scorta di detto assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16076 del 21 settembre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano ridotto l'importo del risarcimento del danno da riconoscere ad un lavoratore ingiustamente licenziato che non aveva dato prova di essersi attivato in alcun modo per cercare lavoro e nemmeno si era iscritto alle cosiddette "liste di collocamento”.
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