Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

Pubblicato il



Nel sistema previsto dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, i contributi figurativi possono essere utilizzati per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata — 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.

Riforma Fornero: pensione anticipata e rilievo contributi figurativi

Con l’ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro è intervenuta su un tema di rilievo nel diritto previdenziale: la valutabilità della contribuzione figurativa INPS ai fini del diritto alla pensione anticipata prevista dall’articolo 24 della legge n. 214/2011 (cosiddetta riforma Monti - Fornero).

La pronuncia riconosce la piena validità dei periodi figurativi nel calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata, superando un precedente orientamento restrittivo.

Dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata  

La riforma Fornero ha profondamente modificato il sistema pensionistico italiano, sostituendo la pensione di anzianità con la pensione anticipata.

L’obiettivo era uniformare il regime previdenziale e garantirne la sostenibilità, innalzando i requisiti contributivi: 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.

La riforma ha eliminato il requisito anagrafico, basando il diritto al pensionamento unicamente sull’anzianità contributiva. È rimasta tuttavia aperta la questione della natura dei contributi utili al calcolo — se dovessero considerarsi solo quelli effettivamente versati o anche quelli figurativi.

I commi 10 e 11 dell’art. 24: due regimi distinti  

L’art. 24 della legge prevede due regimi differenti:

  • Il comma 10 disciplina la pensione anticipata per chi ha versato contributi prima del 1° gennaio 1996, richiedendo un’anzianità contributiva minima senza specificare che debba trattarsi di contributi effettivi.
  • Il comma 11, invece, riguarda i lavoratori con primo accredito dopo il 1° gennaio 1996 e consente la pensione anticipata a 63 anni di età, ma solo con almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

Proprio l’interpretazione di tale requisito di effettività e la sua possibile estensione al comma 10 sono state al centro della controversia esaminata dalla Cassazione.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione  

L’origine della controversia  

Una lavoratrice aveva presentato domanda di pensione anticipata, computando nel proprio montante anche i periodi di contribuzione figurativa derivanti da malattia e disoccupazione.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, sostenendo che i 35 anni di contributi “effettivi” richiesti dal previgente ordinamento dovessero permanere anche nel nuovo regime.

Contro tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 10 e 11, della legge.

Le posizioni delle parti  

La ricorrente, da una parte, ha sostenuto che il comma 10 non richiede espressamente contribuzione effettiva, pertanto devono considerarsi validi anche i periodi figurativi.

L’INPS, dall'altra, ha difeso la tesi restrittiva, ritenendo che il requisito di effettività dovesse essere esteso a tutte le ipotesi di pensione anticipata, al fine di evitare un accesso agevolato al pensionamento.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, affermando che, nel regime dell’art. 24, comma 10, la contribuzione figurativa concorre al raggiungimento del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata.

La Corte ha chiarito che il legislatore ha distinto consapevolmente le due ipotesi:

  • nel comma 10, non è richiesto che la contribuzione sia effettiva;
  • nel comma 11, invece, tale requisito è espressamente previsto per il regime contributivo puro post-1996.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della posizione contributiva della lavoratrice.

Le motivazioni della Corte  

Nel motivare la decisione, la Suprema Corte ha adottato un’interpretazione letterale e sistematica della norma:

  • Il comma 10 non menziona la contribuzione effettiva, ma fa riferimento in generale all’“anzianità contributiva”, concetto che include anche i contributi figurativi accreditati.
  • L’esclusione della contribuzione figurativa, come sostenuto dall’INPS, porterebbe alla disapplicazione di fatto della norma, dato che pochi lavoratori raggiungerebbero 42 o 41 anni di contribuzione effettiva.

Nella propria disamina, la Corte ha inoltre richiamato la propria precedente giurisprudenza (Cass. n. 24916/2024) che aveva già orientato verso una lettura più estensiva e coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela previdenziale.

Il principio di diritto affermato  

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte con l'odierna ordinanza n. 27910/2025:

"nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva".
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito