Utili da fonte estera. Quando la tassazione è ordinaria

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Utili da fonte estera. Quando la tassazione è ordinaria

Il regime fiscale dei dividendi agli utili di fonte estera dipende dal fatto che la società emittente sia residente in un paese a fiscalità privilegiata oppure a tassazione ordinaria.

E’ quanto specificato nella risposta n. 38 del 12 gennaio 2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un soggetto italiano che intende effettuare una complessa operazione di scissione parziale di una società con sede nel Canton Ticino, a seguito della quale risulterebbe titolare al 100 per cento della partecipazione in una società svizzera neocostituita. Si chiede quale regime fiscale risulterebbe applicabile agli utili distribuiti da tale società, considerando che questi si sono formati nel periodo 2012 -2019 nel paese elvetico.

Utili da fonte estera: verifica del regime fiscale della società emittente

L’A.F. fa presente che in base all’art. 47 del Tuir gli utili da partecipazione seguono regimi di tassazione differenti, se percepiti da soggetti residenti in Italia, a seconda che l’emittente sia residente in un paese a fiscalità privilegiata o meno.

Nella prima ipotesi, l’utile concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio residente, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza. Si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni ed i redditi vanno indicati dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi PF.

Invece, per quanto riguarda gli utili da fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi non considerati a regime fiscale privilegiato, dal 1° gennaio 2018 è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26%. Tali utili se non sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta da parte di un sostituto o di un intermediario, dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM di Redditi PF ed essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Con riferimento al caso prospettato, l’Agenzia ricorda che non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di "formazione" dell'utile.

Nel periodo dal 2012 al 2019, la società può essere considerata residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta.

Quindi, i dividendi ricevuti dal soggetto italiano non provengono da un paradiso fiscale e non concorrono integralmente a formare il reddito, essendo soggetti ad imposizione con aliquota al 26%.

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