Usura: anche la commissione di massimo scoperto va considerata nel computo del tasso effettivo globale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 aprile 2010
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La Cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n. 12028 del 19 aprile 2010, ha respinto i ricorsi presentati da alcuni funzionari di banca nei cui confronti il Gup del Tribunale di Ascoli piceno aveva dichiarato non doversi procedere, con riferimento al reato di concorso in usura, utilizzando la formula “perchè il fatto non costituisce reato” anziché “perchè il fatto non sussiste”.
La vicenda in esame prendeva le mosse da due posizioni di conto corrente accese presso la banca in questione da parte di una Srl, sulle quali risultavano praticati, nel periodo compreso fra il 2° semestre 1998 ed il 3° trimestre 2003, tassi di interesse superiori al tasso soglia indicato dai Decreti ministeriali emanati in attuazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 che aveva novellato l'articolo 644 del Codice penale. In particolare, era stato contestato un concorso in usura in considerazione del fatto che il superamento del tasso di soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto, attraverso una interpretazione strumentale della circolare della Banca d'Italia del 30/9/1996 e delle successive, che non tengono conto della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio.
Il Gup, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, aveva ritenuto integrato l'elemento obiettivo del reato di usura rilevando, tuttavia, la carenza dell'elemento soggettivo in capo ai funzionari in quanto gli stessi avevano agito senza la coscienza e volontà di porre in essere una condotta usuraria. Dette conclusioni sono state ritenute corrette dai giudici di legittimità, i quali hanno ribadito che l'articolo 644 del Codice penale, comma 4, deve interpretato nel senso che la commissione di massimo scoperto rientra fra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso effettivo globale riferito ai rapporti bancari come quelli oggetto del giudizio di specie.
La vicenda in esame prendeva le mosse da due posizioni di conto corrente accese presso la banca in questione da parte di una Srl, sulle quali risultavano praticati, nel periodo compreso fra il 2° semestre 1998 ed il 3° trimestre 2003, tassi di interesse superiori al tasso soglia indicato dai Decreti ministeriali emanati in attuazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 che aveva novellato l'articolo 644 del Codice penale. In particolare, era stato contestato un concorso in usura in considerazione del fatto che il superamento del tasso di soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto, attraverso una interpretazione strumentale della circolare della Banca d'Italia del 30/9/1996 e delle successive, che non tengono conto della commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio.
Il Gup, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, aveva ritenuto integrato l'elemento obiettivo del reato di usura rilevando, tuttavia, la carenza dell'elemento soggettivo in capo ai funzionari in quanto gli stessi avevano agito senza la coscienza e volontà di porre in essere una condotta usuraria. Dette conclusioni sono state ritenute corrette dai giudici di legittimità, i quali hanno ribadito che l'articolo 644 del Codice penale, comma 4, deve interpretato nel senso che la commissione di massimo scoperto rientra fra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso effettivo globale riferito ai rapporti bancari come quelli oggetto del giudizio di specie.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 34 - Illegittimo il massimo scoperto - Negri
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