Usucapione di servitù. In considerazione anche il periodo di possesso dei danti causa

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18909 depositata il 5 novembre 2012, ha affermato l’erroneità di una decisione di merito nella parte in cui quest’ultima aveva escluso che una società potesse unire, ai fini del perfezionamento del termine per usucapire una servitù di passaggio, il proprio periodo di possesso con quello dei suoi danti causa, in ragione del fatto che la predetta servitù non era menzionata nel suo atto di acquisto; ed, infatti, ai fini dell’accessione nel possesso – ricorda la Corte - è sufficiente il trasferimento del bene in favore del quale è esercitato il possesso della servitù.

L’articolo 1146, comma 2 del Codice civile dispone, in proposito che “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.

In particolare – continuano i giudici di legittimità – la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualità che fa sì che, come generalmente si ammette, per il principio della c.d. ambulatorietà, essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione dell’atto di trasferimento.
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