Uso promiscuo, leasing favorito

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296/06 (Finanziaria 2007) regolando la nuova disciplina degli immobili acquisiti in leasing e adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale familiare, l’ha resa più conveniente rispetto al passato, anche se però non l’ha posta al riparo da alcuni dubbi interpretativi. Con la suddetta legge è venuta meno l’equiparazione di trattamento con gli immobili in leasing, per i quali è adesso deducibile il 50% del canone (compresa la quota relativa agli interessi), sempre a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di un altro immobile adibito solo all’esercizio dell’arte o della professione. E’ stato cioè cancellato il principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprietà e l’acquisizione attraverso un contratto di leasing, per le quali era stabilito in precedenza lo stesso trattamento fiscale (deduzione del 50% della rendita).

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