Uso ed emissione di false fatture, no al concorso reciproco fra i reati

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Uso ed emissione di false fatture, no al concorso reciproco fra i reati

Il regime previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 74/2000 esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello previsto dall'art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

Tale regime, tuttavia, ha sì la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 cod. pen.

Il potenziale utilizzatore di documenti o false fatture, così, ove ne sussistano i presupposti, può concorrere con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dal richiamato art. 110, non essendo applicabile, in tale ipotesi, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 citato.

E ancora, "In tema di reati tributari, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell'art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore"

La norma di cui al richiamato art. 9, in conclusione, è tesa ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, al contrario, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nell'utilizzo, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per Io stesso fatto, che, invece, non può verificarsi laddove il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione. 

Sono le precisazioni fornite, a più riprese, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in riferimento al contenuto della norma speciale posta dall'art. 9 del D. Lgs. n. 74 del 2000, per come richiamate dalla Quarta sezione penale nella recente sentenza n. 16800 del 2 maggio 2022.

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