Urtare con la macchina chi prenota il parcheggio è reato

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Con sentenza n. 19075 depositata il 7 maggio 2015, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado, ex artt. 81, 594 e 582 c.p., per aver leso l'onore di una donna ed averle procurato lesioni.

L'imputato, in particolare, aveva urtato con la propria autovettura la predetta signora, facendola cadere a terra, probabilmente infastidito dal fatto che la stessa si trovasse in piedi, in mezzo ad un posto auto libero, che stava occupando per far parcheggiare un'amica, la quale stava sopraggiungendo

Avverso detta decisione ricorreva l'imputato, lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo riconosciuto nel dolo eventuale, sottolineando come in realtà l'urto non fosse da lui voluto, in quanto convinto che la signora si sarebbe spostata.

Considerazione tuttavia disattesa dalla Cassazione, secondo la quale, invece, in sede di merito era stata sufficientemente accertata la volontà del conducente di procedere con la sua vettura nonostante la presenza della donna, anche a costo di provocare l'evento poi verificatosi.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Pratica legittima «prenotare» la sosta - Saporito

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