Unico 2010, operazioni straordinarie al doppio test del riallineamento e affrancamento accelerato
Pubblicato il 09 giugno 2010
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Le società che nel corso del 2009 hanno realizzato operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d’azienda) possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 176 del Tuir, o possono procedere con il riallineamento speciale previsto dall’articolo 15 del Decreto legge n. 185/2008. Un doppio binario.
La strada dei disallineamenti affrancabili richiede che l’operazione di riorganizzazione societaria abbia per oggetto un complesso aziendale e non solo singoli beni come, per esempio, immobili o partecipazioni. La legge 244/07 ha introdotto la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni iscritti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali compreso l’avviamento, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12, 14 o 16% per scaglioni di valori (rispettivamente fino a 5, da 5 a 10 e oltre 10 milioni di euro). Il riallineamento può avvenire anche in caso di fusione inversa. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire nell’esercizio successivo a quello della riorganizzazione oppure in quello ancora seguente, versando la prima rata pari al 30% del totale entro il termine di pagamento delle imposte (16 giugno, prorogato al 6 luglio senza pagamento della maggiorazione dello 0,4%). Le successive rate del 40% e del 30% andranno pagate rispettivamente nel 2011 e nel 2012.
Altra possibilità per le operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2009 è quella del riallineamento speciale, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore, con il versamento in un’unica soluzione entro la data fissata per il pagamento delle imposte di Unico 2010. Questa seconda opzione riguarda l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali non affrancabili con il metodo ordinario. Nel caso specifico di avviamento e marchi, con il pagamento del 16% si ottiene la deduzione di quote non superiori ad un nono del valore anche senza transito dal conto economico. La deducibilità scatta, però, solo dal 2011; pertanto, nel 2010 non è ammessa alcuna deduzione a differenza di ciò che avviene se si sceglie il metodo dell’affrancamento.
Per le operazioni straordinarie effettuate nell’esercizio 2008 non è prevista la doppia strada, ma è consentito il solo affrancamento ex articolo 176, comma 2-ter, del Tuir.
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