Under 36 e donne svantaggiate, da luglio va esposto l’esonero corrente
Pubblicato il 11 luglio 2023
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Con il messaggio 10 luglio 2023, n. 2598, l’Istituto Previdenziale fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi agli esoneri contributivi per le assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 ovvero di donne lavoratrici svantaggiate.
Nello specifico si forniscono chiarimenti in merito alle circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 2023.
Indicazioni esonero under 36
Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens si precisa che:
- per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuata tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 rimangono valide le istruzioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021. La misura è stata, successivamente, prorogata come specificato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022;
- per il recupero dell’esonero delle mensilità pregresse, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023;
Con riferimento ai datori di lavoro agricoli - ai fini del recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 - bisognerà valorizzare l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”, nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 - per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023 - dovranno essere valorizzati i <CodAgio> “U3” e “U4”.
I <CodAgio> possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
ATTENZIONE: Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
Indicazioni esonero assunzioni donne lavoratrici svantaggiate
Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens si precisa che:
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, rimangono valide le istruzioni la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021. La misura è stata, successivamente, prorogata come specificato dal messaggio n. 403/2022;
- per il recupero dell’esonero delle mensilità pregresse, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Con riferimento ai datori di lavoro agricoli - ai fini del recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 - dovrà essere valorizzato l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “3K” e “4K”, nella sezione <ListaPosAgri>.
Relativamente alle assunzioni assunzioni/trasformazioni - effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 – l’Inps precisa che il <CodAgio> “3K” dovrà essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.
I predetti <CodAgio>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
ATTENZIONE: Anche in tal caso, le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
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