Esonero under 36, al via i conguagli per il secondo semestre 2022 ed il 2023
Pubblicato il 29 giugno 2023
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Con la circolare INPS 22 giugno 2023, n. 57, arrivano le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo under 36 previsto dall’art. 1, commi da 10 a 15, legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), e dell’art. 1, comma 297, legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che hanno rivisitato, per il triennio 2021-2023, l’esonero contributivo strutturale per l’assunzione di giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018.
Le istruzioni operative concernono l’incentivo dedicato alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato intervenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti con meno di 36 anni di età e che non siano stati assunti, nell’intera vita lavorativa, con contratti di lavoro a tempo indeterminato dallo stesso o da altro datore di lavoro.
L’agevolazione ha una durata massima di 36 mesi, estesi a 48 mesi per le assunzioni e/o trasformazioni in una unità produttiva o operativa ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ed ammonta a complessivi 6.000,00 euro (per il 2022) o 8.000,00 euro (per il 2023) su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile e da riproporzionare in caso di part-time.
Non sono oggetto di sgravio i contributi ed i premi dovuti all’INAIL, le cd. contribuzioni minori e le contribuzioni di solidarietà.
In considerazione del generale regime di incumulabilità dell’esonero under 36, l’NPS ha semplificato le operazioni di storno di eventuali agevolazioni contributive fruite nell’arco temporale tra l’emanazione della norma e la pubblicazione delle indicazioni amministrative.
Tutti i dettagli nell'approfondimento che segue.
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