Ufficio per il Processo: incompatibilità avvocati e continuità con stage formativo

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Ufficio per il Processo: incompatibilità avvocati e continuità con stage formativo

Nel testo del Decreto legge sul contenimento dei costi dell’energia e rilancio industriale approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì, 18 febbraio 2022, sono contenute anche delle disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari e di Ufficio per il processo.

Si tratta di aggiustamenti normativi promossi dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia ai fini della soluzione di alcuni problemi applicativi, dalla stessa anticipati, nei giorni scorsi, nel corso di un'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera.

Upp in continuità con il tirocinio formativo per accesso al concorso in magistratura

L'intervento, in primo luogo, stabilisce una continuità tra il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e il periodo di lavoro presso l'Ufficio per il processo, ai fini dell'accesso al concorso in magistratura.

Si prevede, in particolare, che i soggetti assunti dall’amministrazione giudiziaria nell’ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all’UPP, qualora, al momento dell’assunzione, stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo idoneo all'accesso al concorso in magistratura (ossia l'attestato di esito positivo dello stage), oltre al periodo di tirocinio svolto sino all’assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei 18 mesi di durata complessiva richiesta.

Sospensione da esercizio professione forense in caso di assunzione nell'UPP  

A seguire, l'atteso ritocco in tema di incompatibilità tra l'impegno nell'Ufficio per il processo e lo svolgimento della professione forense, per come sollecitato dalla stessa Avvocatura.

A modifica di quanto disposto nell'art. 11 del Dl n. 80/2021, così, è introdotto un nuovo comma (comma 2 -bis) ai sensi del quale l’assunzione presso l'Ufficio per il processo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con la Pa.

L’avvocato e il praticante avvocato, nella predetta ipotesi, sono tenuti a dare comunicazione dell’assunzione presso l'UPP al Consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti e l'eventuale mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’Ufficio per il processo.

Graduatorie UPP, scorrimento idonei di altri distretti

La procedura straordinaria di reclutamento degli addetti all'UPP di cui all'art. 14 del Dl n. 80, inoltre, è stata modificata in modo tale da consentire che, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l’amministrazione giudiziaria possa coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti.

A tali procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentino residue scoperture nel profilo, potranno partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto, per ciascuno di essi, della votazione complessiva conseguita.  

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